Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2954 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2954 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOUF MODOU N. IL 11/06/1966
avverso la sentenza n. 1924/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/03/2013, ha confermato, quanto
all’affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale di Roma in data 22/10/2009 di
condanna di Diouf Modou per il reato di cui all’art. 171 ter, lett. c) I. n. 633 del 1941, così
riqualificato il fatto;
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo la
mancanza e contraddittorietà della motivazione avendo la sentenza ritenuto la duplicazione

relativa a due dei dvd detenuti e, con un secondo motivo, l’erronea applicazione della legge
penale in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 171 ter, comma 3, I.
cit., ritenuta non compatibile con il numero di supporti posti in vendita;
– – che il primo motivo è manifestamente infondato giacché la Corte territoriale ha logicamente
desunto dalla “prova a campione” eseguita dalla P.G. la conclusione circa l’accompagnamento
di ogni supporto con copertine fotocopiate e dunque abusivamente riprodotte e la
corrispondenza tra l’opera visionata od ascoltata e quella figurante nelle copie delle copertine
stesse sottolineando poi la differenza di caratteristiche tra i prodotti originali e quelli “anonimi”
commercializzati dai venditori ambulanti;
– – che, infatti, se è vero che, secondo orientamento di questa Corte, peraltro contrastato da
altro indirizzo, la mancanza del contrassegno Siae non può valere neppure come indizio
dell’abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi relativi (in tal senso, tra le
altre, Sez. 3, n. 2376/12 del 04/11/2011, Gadiaga, Rv. 252123; contra : tra le altre, Sez. 3, n.
129/09 del 19/11/2008, Kebe, Rv. 242013), è anche vero che, come costantemente affermato
sempre da questa Corte, ben può la contraffazione essere desunta da altri elementi tra cui
l’utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte e le modalità di vendita (tra le altre, Sez. 3, n.
45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865; Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012, Mabye, Rv.
255046);
— che quanto poi al secondo motivo, la Corte ha correttamente escluso la attenuante del fatto
di particolare tenuità invocata alla luce del numero dei supporti sequestrati (70) e della
conseguente non trascurabile entità del fatto, richiamando a tal fine analoghe conclusioni
raggiunte dalla giurisprudenza in relazione alla compatibilità tra attenuante di cui all’art. 62
n.4 c.p. e fattispecie ex art. 171 ter, comma 2, lett. a), I.cit.;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
– segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 1.000,00;

P. Q. M.

abusiva dei supporti sulla base della mancanza del contrassegno Siae e della prova a campione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

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