Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29539 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29539 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RASO STELLA MARIA N. IL 06/12/1981
avverso l’ordinanza n. 65/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
19/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
12.0-?-nziryt
leAte/sentite le conclusioni del PG Dott. (r. 14, •
cArPie.-01-e

Udit i difensor Avv.;

ts e

r).-,:s-e-t=t;-=

Data Udienza: 13/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione personalmente RASO Stella Maria avverso l’ordinanza in data
19.1.2015 del Tribunale del Riesame di Roma che ha confermato l’ordinanza applicativa
della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP del tribunale di Roma in data
23.12.2014 con riferimento al reato di rapina aggravata commesso il 6 agosto 2014 ai
danni di Luciano Scanu di anni 77, mediante somministrazione di sostanza soporifera che
lo induceva in uno stato di malessere protrattosi anche nei giorni successivi.

1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai gravi indizi di
colpevolezza. Sostiene che gli elementi addotti nella motivazione sono
assolutamente apparenti, frutto di un teorema accusatorio, privo di riscontri.
Lamenta la mancata motivazione in ordine alle argomentazioni difensive. Sostiene
che non vi sono elementi che provino l’assunzione di una bevanda soporifera o
tranquillante. Rileva che i giudici del merito non hanno tenuto conto che la casa
della parte offesa era frequentata anche da altre persone. Rileva che il ricovero in
ospedale è avvenuto dopo 16 giorni. Evidenzia che l’ utenza cellulare lasciata alla
parte offesa dalla sedicente Stefania non le appartiene. Contesta l’individuazione
fotografica e rileva che il tribunale del riesame non ha dato rilevanza ai dati
oggettivi medico legali
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle
esigenze cautelari. In particolare lamenta che non si è tenuto conto che si è
presentata spontaneamente una volta saputo che era ricercata dalla polizia
giudiziaria e che è incensurata
La ricorrente in data 12 maggio 2015 depositava memoria nella quale rappresentava di
essere stata assolta all’esito del giudizio abbreviato con la formula per non avere
commesso il fatto senza allegare alcuna documentazione, ma di non essere intenzionata
a rinunciare al ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto
Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la
valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di
legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza,
adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure,
che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente spettando alla corte di
legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
1

Deduce la ricorrente del provvedimento impugnato è incorso in:

elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere
«all’interno» del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o
diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate,
ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure

del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il
controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti,
risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Questa Corte ha inoltre avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza
non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio
di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque
elemento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati
secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc.
peri. (per questa ragione l’art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4
dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla
gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi)( Cass. N. 37878 del 2007 Rv.
237475; N. 36079 del 2012 Rv 253511).
Nel caso in esame il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e
priva di vizi logici degli elementi a carico dell’indagata ( pag. 3 ordinanza impugnata)
rispondendo in maniera specifica a tutte le deduzioni difensive.
A fronte di tale argomentare la ricorrente si è limitato a rinnovare una linea difensiva basata su
ragioni di merito rispetto alle quale era stata fornita idonea risposta..
Così come il Tribunale ha dato atto con motivazione coerente e logica del rischio di recidiva
collegato alla pervicacia criminale evidenziata
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende.

2

ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 13.5.2015

Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIANDANESE

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA