Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29538 del 13/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29538 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIUZZI ALEKSANDR N. IL 07/12/1992
avverso l’ordinanza n. 4/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLZANO, del
15/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (ru.‘e.,c. 0-43-ry?
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p-yr /Lo 't» Data Udienza: 13/05/2015 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, LIUZZI Aleksandr, avverso l'ordinanza in
data 15 gennaio 2015 del Tribunale del riesame di Bolzano che ha rigettato l'istanza di
revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, confermando gli arresti domiciliari
applicati dal Gip del tribunale di Bolzano in data 24/12/2014 e autorizzato l'indagato allo
svolgimento di attività lavorativa.
Il LIUZZI è indagato del reato di estorsione in danno di De Martin Topranin. sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ritiene di non
condividere l'assunto argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata
sostenendo che il tribunale non ha tenuto conto di una diversa lettura degli elementi
probatori sostenuta dall'indagato in sede di riesame. Rileva che i fatti si sono verificati
nell'ambito di un rapporto di amicizia esistente fra il Liuzzi e la parte offesa e che le
presunte minacce erano certamente inidonee ad incutere timore e a coartare la volontà
del De Martin.
Con riguardo alle esigenze cautelari rileva che l'indagato ha una stabile e regolare attività
a far data dal 15 dicembre 2014, ragione per la quale non vi è motivo di ritenere che la
somma di euro 80,00 rinvenuta nella sua disponibilità al momento dell'arresto e
consegnategli dalla parte offesa nella serata del 24 dicembre 2014 sia stata estorta con
violenza e minacce stante l'amicizia che i due avevano da diversi anni e che proprio
l'esiguità della somma porta ritenere che vi fosse accordo fra i due. In ogni caso la
misura appare sproporzionata secondo i criteri di cui all'articolo 275 codice procedura
penale anche in considerazione dell'assenza di precedenti penali.
In sede di udienza il difensore dichiarava di rinunciare al secondo motivo di ricorso per
avvenuta scarcerazione confermando l'interesse al primo motivo di ricorso considerato
eike,
essendo il procedimento ancora in fase di indagini il P.M. potrebbe, sulla scorta della
pronuncia della Corte di Cassazione, procedere all'archiviazione.
Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.
Le SSU di questa Corte con la sentenza n.7931 del 2010 Rv. N. 249002 hanno avuto
modo di affermare che in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una
misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa
ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in
riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del
riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza
formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti
il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata
personalmente dall'interessato. 1 Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla Nel caso in esame non sussistono i presupposti indicati con la conseguenza che il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per
cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di
inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento,
né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( Sezioni
Unite: N. 7 del 1997 Rv. 208166, N. 31524 del 2004 Rv. 228168) Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma 13.5.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA Il Presidente
Franco FIA DANESE P.Q.M.