Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29537 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29537 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
KACI SAIMIR N. IL 30/08/1988
avverso l’ordinanza n. 16873/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lettehentite le conclusioni del PG Dott. V1 ,2 Ibt gut (p:, kost

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Uditi difensor Avv.; /

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Data Udienza: 27/06/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 17.10.2012 il Tribunale dl Napoli non convalidava
l’arresto in flagranza di Kaci Samir in ordine ai delitti di resistenza e

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cessazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli censurando la omessa
considerazione da parte del Giudice della relazione dell’ufficiale di p.g.
nella quale si dà atto della colluttazione con il KACI e la valorizzazione
delle sole dichiarazioni difensive del predetto imputato.
3. Il P.G. ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio al giudice competente per il prosieguo avendo

il Giudice

inammissibilmente sovrapposto la propria valutazione a quella della p,g.
la cui ragionevolezza deve costituire unico elemento sul quale effettuare
il controllo in sede di convalida.
4. Il ricorso è Inammissibile.
5. Il KACI è stato arrestato per concorso in resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale in relazione all’investimento del V. Brig. La Rosa da parte della
autovettura guidata da GOXHI Mikel.
6. La valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto, pur non potendo
estendersi all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
deve tuttavia essere Intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni
legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali
deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per
cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata

(Sez. 6, Sentenza n. 45883 del 20/10/2009 Cc. (dep. 30/11/2009) Rv.
245444 P.M. in proc. De Rosa) Con riferimento al vaglio cui è chiamato
il giudice della convalida dell’arresto in flagranza di reato, questa Corte
ha affermato che questi deve operare un controllo di mera
ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato
l’arresto per verificare,sulla base degli elementi al momento conosciuti,
se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della
discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella
gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente,
estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per
l’affermazione di responsabilità.(Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 – dep.

lesioni a p.u.

20/03/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949). Cosicchè il vaglio cui è
chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del
ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando
ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell’uso degli stessi, deve fornire
sul punto adeguata argomentazione giustificativa (Sez. 5, Sentenza n.
21577 del 27/03/2009 Rv. 243885 P.M. in proc. Celona e altri).

7. Ebbene, l’ordinanza impugnata ha considerato, ai fini della richiesta
verbalizzante, dai quali atti, secondo il provvedimento impugnato, non
emergeva alcuna condotta attiva del KACI al momento
dell’accertamento. Da tale rilievo desumeva, inoltre, la credibilità della
versione dell’arrestato circa l’occasionale passaggio usufruito da parte
del GOXHI, constatandosi esso unico interessato a fuggire pendendo a
suo carico un provvedimento di carcerazione.
8. Cosicchè l’assunto del ricorrente, secondo il quale il provvedimento si
sarebbe basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal’indagato, è
manifestamente destituito di fondamento e la successiva introduzione
del tema della postuma colluttazione del KACI per sottrarsi all’arresto si
palesa proposizione di un elemento di fatto – peraltro, al di fuori del
perimetro della contestazione posta a base della richiesta di convalida
dell’arresto e, comunque, senza specifica allegazione – rispetto ad un
giudizio, cui è pervenuto il giudice impugnato, che si pone, quindi,
sicuramente nell’ambito della verifica spettantegli avendo egli
precipuamente considerato e debitamente valutato gli elementi ex ante
forniti dall’attività di p.g,, alla cui stregua ha motivato il giudizio circa
l’Irragionevole uso del potere coercitivo da parte di quest’ultima.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 27.6.2013.

convalida, sia il verbale di arresto che la relazione effettuata dal

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