Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29534 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29534 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
BURGIO ROSALIA N. IL 08/05/1953
avverso l’ordinanza n. 385/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
02/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1)-44,2,–ej,=
L/erd-7 .

QLt

724 ‘ G-e5

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 2.1.2015 il Tribunale del Riesame di Palermo in accoglimento della
richiesta di riesame proposta da ar. BURGIO Rosalia dichiarava nullo il decreto di sequestro
probatorio conseguente a perquisizione emesso dal pubblico ministero in sede il 22 dicembre
2014 e per l’effetto ordinava la restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto. Riteneva il
Tribunale che nel caso di specie fosse radicalmente assente la motivazione circa la necessità di
sottoporre a sequestro i beni nella disponibilità della ricorrente non essendo state dichiarate o

Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo deducendo
che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. illogicità della motivazione perché il tribunale di Palermo ha rilevato la mancata
indicazione delle specifiche finalità probatorie funzionali al sequestro medesimo in realtà
compiutamente esplicitate nel decreto di perquisizione inscindibilmente connesso al
primo
2. violazione dell’articolo 324 comma 8 codice procedura penale per avere il Tribunale del
riesame di Palermo disposto il dissequestro pur trattandosi di beni su cui vi è
contestazione della proprietà .
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 606 lett. e) inammissibile in questa sede
dove può essere dedotta solo la violazione di legge . In tema di riesame delle misura cautelari
reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con
il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di
“violazione di legge”, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c),
non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece
separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325
c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Il secondo motivo è generico non avendo il ricorrente indicato le ragioni dalle quali trarre la
sussistenza di una effettiva controversia circa la proprietà dei beni .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso
Così deliberato in Roma l’8.4.2015

precisate le specifiche finalità probatorie funzionali al sequestro.

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