Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29533 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29533 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONORA RENATO N. IL 20/11/1947
avverso l’ordinanza n. 5976/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 18/03/2015

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Massimo Galli, il
quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata con
rinvio.

OSSERVA

dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da Bonora Renato
nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Genova il 6.10.10,
esecutiva il 12.10.2011, per inconciliabilità dei giudicati tra la predetta
sentenza e la sentenza del Tribunale di Piacenza del 12.3.2009, irrevocabile il
29.5.2013. Escludeva la Corte la novità degli elementi acquisiti dopo la
condanna e rilevava, altresì, che reati e vicende oggetto delle sentenze in
questione erano diversi, laddove, soprattutto, le somme inerenti il
corrispettivo di amministratore del Bonora venivano prese in considerazione
come fatti storici-giuridici diversi e non confondibili: una cosa essendo la
truffa, altra cosa il fatto della distrazione dei predetti compensi.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato,
deducendo la violazione dell’art.634 c.p.p. per carenza del requisito della
manifesta infondatezza della richiesta di revisione, avendo la Corte valutato
la richiesta, in aperta violazione della norma citata, non nella sua sommaria
fondatezza o manifesta infondatezza, ma nel merito delle ragioni dedotte a
suo supporto.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
La Corte ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati ritenendo
insussistente nel merito il motivo dedotto a fondamento dell’istanza. Quanto
poi alle nuove prove dedotte come ulteriore motivo a fondamento della
richiesta di revisione, la Corte le ha ritenute non idonee, definendo i

Con ordinanza in data 20.2.2014, la Corte d’Appello di Torino

documenti prodotti non sufficienti a superare il vaglio della affidabilità né
quello della persuasività e congruenza, ma non ha spiegato perché, dal
raffronto tra tali prove e quelle già assunte nel giudizio di condanna, esse
non sarebbero dirimenti per dimostrare l’estraneità del ricorrente ai fatti
addebitatigli.
In tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla
prospettazione di “nuove prove”, l’art.631 c.p.p. richiede la formulazione di

un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di
prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile
di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di
cui ai richiamati artt.529, 530, 531 c.p.p. (ivi compresa, quindi, anche quella
prevista dal comma 2 del citato art.530). L’art.634 c.p.p., nella parte in cui
prevede l’inammissibilità della richiesta, quando questa risulti

manifestamente infondata”, postula invece un diverso tipo di valutazione,

non più astratto ma concreto, in diretta e immediata correlazione col tema
d’indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla
congruenza dei risultati probatori posti a base dell’impugnazione
straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una
penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato al vero e
proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma
implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti,
finalizzata alla verifica dell’eventuale sussistenza di un’infondatezza che, in
quanto definita come “manifesta”, deve essere rilevabile “ictu ocu/i”, senza
necessità di approfonditi esami.
Entrambe le valutazioni postulano,tuttavia,la comparazione delle
nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui
occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico; comparazione che non
richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente
presa, con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove
riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una
prospettiva globale, l’attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a

2

quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento
(cfr. Cass.Sez.I, Sent. n. 4837/1998 Rv. 211458)
Anche nella fase preliminare, la Corte può quindi valutare con una
delibazione prognostica nel merito – ma con i limiti sopra accennati – la
potenzialità dei nuovi elementi addotti a dar luogo alla pronuncia di
proscioglimento ( cfr. Sez.II, Sent. n. 44724/2009 Rv. 245718; Sez.I, Sent. n.
47016/2007 Rv. 238318; Sez.I, Sent.n. 29660/2003, rv. 226140).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che “parte degli elementi
documentali prodotti risulterebbero già esistenti in atti e ivi valutati” e che
gli elementi addotti dal ricorrente non superano il vaglio di affidabilità né
quello di persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di
cognizione, “apparendo inidonei in concreto ad incidere in senso favorevole
alla prospettazione dell’istante, nella complessiva valutazione delle prove, ivi
incluse quelle a suo tempo raccolte. Ovvero alla luce della doverosa
comparazione delle nuove prove, con quelle su cui si fonda la condanna
irrevocabile. Posto che i predetti elementi e l’ulteriore argomento proposto
dal Bonora, relativamente all’esistenza di uno stato di depressione del
Draghi, sono dirette ad incidere sulla valutazione di credibilità del Draghi.
Valutazione che però è stata operata dalla sentenza di cui si chiede la
revisione, come in primo grado, nell’ambito di una più ampia ed articolata
valutazione complessiva, laddove pure più ampio ed articolato è il giudizio
finale di responsabilità del Bonora rispetto ai reati di estorsione lui imputati”.
La motivazione adottata nel provvedimento impugnato non rispetta
pienamente i principi dettati da questa Corte per la dichiarazione di
inammissibilità ai sensi dell’art.634 c.p.p. La Corte d’Appello di Torino si
esime poi di effettuare una doverosa comparazione tra i vecchi e i nuovi
elementi addotti nonché sulla capacità dei nuovi di scalfire le fonti di prova
acquisite nel dibattimento, giungendo ad escludere la loro potenzialità a dar
luogo ad una sentenza di proscioglimento, in maniera criptica e con
motivazione del tutto apparente.

3

Per tale motivo va disposto l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio
alla Corte di Appello di Milano ai sensi dell’ultima parte del secondo comma
dell’art. 634 c.p.p.

P.Q.M.

nuovo giudizio.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18.3.2015.

Il

igliere estensore
ella Cerero
..00t91,te

di Milano per

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia alla Corte d’Appell

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