Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29532 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29532 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRINCIPATO VINCENZO N. IL 06/11/1967
avverso l’ordinanza n. 290/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 03/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 18/03/2015

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
per rinuncia.

OSSERVA
Con ordinanza del 3.4.2014 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame,

Reggio Calabria, emesso in data 6.3.2014 nei confronti di Principato Vincenzo,
all’esito della sentenza di condanna di primo grado che lo condannava alla pena di
anni 12 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt.416 bis c.p., 614, 582 e 479 c.p.
Ricorre per Cassazione l’indagato deducendo l’illogicità e contraddittorietà
dell’ordinanza sotto molteplici punti di vista, nonché la violazione e falsa
applicazione di legge, in relazione al collegamento sottinteso dall’indagato tra la
pronuncia di prime cure e l’asserito automatismo di un ripristino del titolo
inframurario.
Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Con dichiarazione sottoscritta dal Principato, depositata in data 13.3.2015,
l’indagato dichiara di rinunciare ai motivi di ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cass ‘ delle ammende.
Così d •erato in camera di consiglio, il 18.3.2015.
iere estensore

41 sidente

confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere del Tribunale di

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