Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29531 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29531 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GERMANO’ GIANLUCA N. IL 27/06/1970
CASINI VITTORIO… N. IL 21/12/1957
avverso l’ordinanza n. 2902/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott

Udit i difensor Avv

Data Udienza: 18/03/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore di Germanò Gianluca, avv. Pasquale Pontoriero, che ha concluso

Udito il difensore di Casini Vittorio, avv. Angela Porcelli che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Osserva

Con ordinanza del 7.10.2014, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma dispose la custodia cautelare in carcere di
Germanò Gianluca, Casini Vittorio e altri, indagati per i reati di associazione
a delinquere e per i reati loro rispettivamente ascritti nei numerosi capi di
imputazione provvisoria. Avverso tale provvedimento gli indagati
proposero istanza di riesame e il Tribunale di Roma, Sezione Riesame, con
ordinanza de13.10.2014, confermava l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato Germanò Gianluca
deducendo: 1) erronea applicazione degli artt.273, co.1, 292 co.2 lett.c) c.p.p. e
mancanza di motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in
riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine a
tutte le ipotesi per le quali è stata confermata l’ordinanza cautelare. La
struttura motivazionale si limita ad una mera elencazione di tipo descrittivo
degli elementi di prova raccolti, senza alcuna valutazione critica degli
elementi indiziari e della loro gravità; 2) violazione di legge ai sensi
dell’art.606 lett.b) c.p.p. per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in
riferimento al reato di cui all’art.416 c.p. e al ruolo ricoperto in quanto dal
complessivo tenore delle telefonate non emerge in alcun modo che il
ricorrente abbia svolto un ruolo attivo o di coordinatore degli altri associati.
Inesistenti i gravi indizi di reità per i reati fine contestati; infatti, il Casini non

per l’accoglimento del ricorso.

è mai stato fermato a bordo di un’auto rubata destinata al Germanò, né è mai
stata trovata in disponibilità del ricorrente una autovettura asseritamente
rubata dal Casini; 3) violazione degli artt.292 co.2 lett. c) e 273, 274, 275
c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto ai sensi dell’art.606, co.1 lett. b ed
e c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale
omesso di considerare che l’ultimo precedente risale al 7.10.2004 e che è del

tutto insussistente il pericolo di reiterazione nel reato.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato Casini Vittorio,
deducendo la mancanza di motivazione in riferimento ai gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato in riferimento al reato di associazione a
delinquere per il quale è stata confermata l’ordinanza cautelare, ai sensi
dell’art.606 lett.e) c.p.p., in quanto l’indagato non è stato correttamente
identificato e gli elementi indicati nell’impugnata ordinanza non sono
rilevanti ai fini della individuazione del minimo organizzativo necessario
alla perpetrazione di azioni illecite. L’affermata presenza di due sottogruppi
denota l’autonomia degli stessi; e i furti venivano commessi dal Casini
sempre e solo con il Marinelli, ed è pertanto smentita l’assunzione del ruolo
del capo.
Chiedono pertanto entrambi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1.Ricorso di Germanò Gianluca
1.1 H limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte
di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle
scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti
cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in
particolare, prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura
o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o
dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità
2

delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui
parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità. Tanto
premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove in tre
diversi motivi censurano la congruità e illogicità dell’argomentare del
giudicante, sia rispetto alla ritenuta gravità indiziaria, in riferimento ai reati
di cui all’ imputazione provvisoria, che alle esigenze cautelari non possono

1.2 H Tribunale, con motivazione congrua e priva di evidenti vizi logici,
ha evidenziato la gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione
all’associazione (la cui esistenza si ricava non solo dall’esistenza di
un’officina del tutto attrezzata per la lavorazione delle autovetture Ma che
non svolgeva lacuna regolare attività, ma anche dal possesso di una
sofisticata attrezzatura necessaria per neutralizzare i sistemi di allarme e di
localizzazione, e dalla presenza di un furgone dentro al quale venivano
rinvenute ben 157 centraline e kit necessari per far partire le autovetture
v.pag.6 dell’ordinanza impugnata), che in ordine ai singoli reati fine.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, egli è infatti in contatto
con tutti gli indagati ed è il più attivo ricettatore nell’ambito
dell’associazione, come si evince dalle conversazioni intercettate (tra cui
quella nella quale il ricorrente dava ordini all’operaio di nome Fiore di far
sparire tutte le centraline e agli altri operai di far sparire due autovetture) e
dal monitoraggio delle stesse che ha consentito il recupero di numerose auto
destinate al Germanò (v.pagg.9-10 in relazione al recupero delle auto e alle
vicende della Mercedes Vito e alla Smart coupè).
Anche sulle esigenze cautelari la motivazione è congrua, avendo il
Tribunale evidenziato come i numerosi precedenti anche specifici e l’attività
volta a far sparire le tracce dei furti e a rimettere sul mercato le autovetture
provento da reato “creando un universo parallelo a quello legale” siano
chiari indici della costante dedizione al crimine e del concreto ed elevato
pericolo di reiterazione in reati della stessa specie.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2. Ricorso di Casini Vittorio.

trovare accoglimento.

2.2 Con un unico motivo di ricorso, il difensore del Casini ha censurato
l’ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in riferimento al solo reato di associazione a delinquere.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale con motivazione esente da evidenti vizi logici ha illustrato
le ragioni per le quali ha ritenuto di dover confermare nei suoi confronti il
ruolo di organizzatore e capo dell’associazione, in quanto soggetto avente la

piena disponibilità dell’officina sita in Via Coccia di Morto, e del furgone, che
si occupa di organizzare i furti (predisponendo i mezzi e chiamando a
raccolta i suoi uomini), impartisce ordini, tiene i rapporti con i ricettatori,
gestisce la distribuzione degli utili, remunera gli uomini, si avvale della
collaborazione degli elettrauto (che si prestano a scodificare e codificare le
centraline da applicare sulle auto rubate), utilizza sempre schede telefoniche
diverse (v.pagg.7 e 8). Né in senso contrario assume rilevanza alcuna che egli
sia anche l’esecutore materiale di alcuni furti, e che alcuni dei furti in
questione siano stati eseguiti sempre con il Marinelli. L’indagato è stato poi
correttamente identificato, come emerge chiaramente dal fatto che lo stesso
non abbia in alcun modo contestato l’addebitabilità dei reati fine.
L’individuazione dello stesso quale fruitore dell’utenza 328/1808185 non
sembra allo stato “incerta”, né l’omessa valutazione sul punto da parte del
Tribunale alla luce delle ulteriori considerazioni appare rilevanttai fini della
congruenza e logicità della motivazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla
presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve
disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.
4

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’arti olo 94,
comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura • enale.

liere estensore
Cerv oro
iLt

Così • berato, in camera di consiglio il 18.3.2015

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