Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29531 del 14/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29531 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRESCIMBENI MARCO N. IL 30/06/1983
avverso la sentenza n. 7846/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ozzose cea-Uisjuz931,
che ha concluso per 12. /o-LILLA-4, Q/
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Vitt.«

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Data Udienza: 14/06/2013

Ritenuto in fatto
i. Crescimbeni Marco , per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale è stata confermata la
condanna alla pena di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di Roma per i reato allo
stesso ascritto, ricondotta all’egida di cui all’art 337 cp.
2. Con un unico motivo la difesa lamenta vizio di motivazione da travisamento probatorio
avuto riguardo In particolare alla deposizione del teste Felici sulla quale riposa la decisione
avrebbe confermato che il comportamento intimidatorio ascritto al ricorrente – pacificamente
in fatto concretatosi nel colpire alle gambe con una stampella l’agente Curci in un contesto di
minacciosa opposizione all’agire degli agenti- ebbe a cadere quando ancora l’attività d’ufficio
non era completata ; per contro , nel diverso assunto difensivo , il frangente temporale nel
quale si sarebbe verificata tale condotta , in ragione di quanto dichiarato dal teste , era
successivo al compimento l’atto dell’ufficio assertivamente ostacolato , id est la verifica della
irregolarità del targhino del mezzo condotto dall’imputato e la identificazione dello stesso.
Essendo stato completato l’atto dell’ufficio mancherebbe la finalizzazione volta ad impedire
l’azione del pubblico ufficiale ; la condotta riscontrata , volta a concretare disprezzo e ostilità
nei confronti delle forze dell’ordine, dovevano ritenersi al più riconducibili all’ipotesi
dell’oltraggio, all’epoca non sanzionata penalmente
Considerato in diritto
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile
4. In primo luogo , la doglianza sulla quale riposa il gravame si sostanzia in un travisamento
probatorio , in particolare addotto in ragione della affermata erronea lettura del dato
istruttorio correlato alla deposizione del teste Felici in asserita aperta contraddizione con
quanto emergente dalle dichiarazioni dallo stesso rese in giudizio .
Va tuttavia evidenziato come nella specie si verta in ipotesi di doppia valutazione conforme
resa dai giudici del merito in punto alla ricostruzione del fatto ; ed è noto ( cfr , tra le tante , la
sentenza resa dalla Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 , Rv. 243636 con la giurisprudenza ivi
richiamata) che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione
Inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può
essere dedotto con il ricorso per cessazione quando la decisione Impugnata abbia riformato
quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato
il limite costituito dal “develutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia
richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi nella specie esclusa dal fatto
che entrambe le decisioni si poggiano pedissequamente sul medesimo substrato probatorio.
4. A tale ragione di inammissibilità del gravame , di per sé pregiudiziale , si aggiunga inoltre
che , anche a voler seguire la linea difensiva sottesa al motivo di ricorso, resta comunque
intatta l’ipotesi di reato contestata e riscontrata dai giudici del merito . L’attività d’ufficio

contestata. Si evidenzia In particolare che secondo la Corte distrettuale il teste in questione

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ostacolata dalla condotta del ricorrente non poteva dirsi completata in esito alla identificazione
del trasgressore ed alla piena individuazione delle, diverse , regole del codice della strada
trasgredite dal Crescimbeni , occorrendo al fine , in presenza dell’interessato , per esaurire
l’attività d’ufficio, completare la verbalizzazione funzionale alla contravvenzione da
comminare. Ed essendo la condotta – anche a seguire il percorso suggerito dalla difesa in
ragione del diverso tenore ascritto alla deposizione assertivamente travisata – anteriore al
completamento della detta verbalizzazione , del tutto correttamente i giudici del merito hanno
Da qui la manifesta infondatezza , in diritto, della doglianza a prescindere dai profili di
Inammissibilità sopra segnalati in via pregiudiziale
6. L’inammissibilità del ricorso , oggi dichiarata , comporta l’irrevocabilità della sentenza
impugnata sin dalla sua pronunzia con conseguente cessazione del decorso della prescrizione.
Alla inammissibilità del gravame consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa
delle ammende nella misura liquidata equitativamente come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 14 giugno 2013
Il Consigliere estensore

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ritenuto integrata la contestata resistenza ex art 337 cpp.

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