Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29530 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29530 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LELLIS ALBERTO N. IL 31/01/1962
avverso l’ordinanza n. 78/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
13/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor A

Data Udienza: 18/03/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell’indagato avv.Salvino Mondello che ha chiesto

Osserva

Con provvedimento in data 22.9.2014, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di L’Aquila, nel procedimento nei confronti di
De Lellis Alberto e altri, indagato per il reato di cui agli artt.110, 479, 640 bis,
61 nn.5, 7 e 9 c.p. (capi a, c e d delle imputazioni provvisorie), rigettava
l’istanza di revoca del sequestro preventivo di beni mobili e delle quote della
Gruppo Fubelli Costruzioni s.r.l. appartenente al ricorrente.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, e il Tribunale
del Riesame di con ordinanza del 30.10.2014, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione De Lellis Alberto, deducendo l’inosservanza o
erronea applicazione degli artt. 321, co.3 e 125, co.3 c.p.p. nonché dell’art.640
bis c.p. e la mancanza di motivazione in relazione alla dedotta insussistenza
dei presupposti legittimanti la revoca del decreto a suo tempo disposto,
avendo il Tribunale omesso di prendere in considerazione le censure
difensive idonee ad escludere la sussistenza dei contestati delitti di truffa
aggravata, in quanto la stessa pubblica amministrazione appaltante aveva
riconosciuto l’effettuazione da parte dell’impresa appaltatrice lavori ed opere
per un valore superiore a quello contabilizzato nei SAL del 3 novembre e del
30 dicembre 2011, in forza dei quali erano stati emessi gli ordinativi di
pagamento.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’atto di appello avverso l’ordinanza del Gup presso il Tribunale
di L’Aquila in data 22.9.2014, la difesa lamentava che il provvedimento
impugnato aveva omesso di esaminare le censure proposte, attraverso le
quali si evidenziava come fossero stati prodotti, nell’ambito del

preventivo disposto, documenti decisivi ad escludere la sussistenza del

fumus dei reati contestati. In particolare, si era evidenziato come, con verbale
di “consistenza” in data 5.6.2013, allegato alla memoria difensiva del
18.2.2014, la stessa Pubblica Amministrazione appaltante avesse riconosciuto
l’effettuazione da parte dell’impresa di lavori e di opere per un valore
superiore a quello contabilizzato nei S.A.L. del 3 novembre e 30 dicembre
2011, in forza dei quali erano stati emessi gli ordinativi di pagamento.
2.Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato
l’appello rilevando che la prevalente giurisprudenza di legittimità esclude in
materia di misure cautelari reali la possibilità di sindacato di merito sulla
fondatezza dell’azione penale.
3.Con il ricorso per cassazione in materia cautelare reale, ai sensi
dell’art. 325 c.p.p., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il
vizio di motivazione; per la giurisprudenza di questa Corte, ricorre
comunque la violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice
del provvedimento impugnato.
In tale caso, difatti, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto.
4. In tema di cautele reali, non occorre, ai fini del “fumus criminis”, un
compendio indiziario che si configuri grave ai sensi dell’art. 273 c.p.p., come
per le misure cautelari personali; tuttavia, al fine di ritenere che la fattispecie
concreta vada ricondotta alla figura di reato ipotizzata, è necessario valutare
le concrete risultanze istruttorie, non essendo comunque sufficiente

procedimento e successivamente alla notifica del decreto di sequestro

prospettare un fatto costituente reato limitandosi alla sua mera enunciazione
e descrizione.
5. Ne consegue che, a fronte dell’allegazione e della prova fornita dal
ricorrente circa il fatto che l’Amministrazione appaltante abbia riconosciuto
all’atto della risoluzione anticipata un credito complessivo maturato a favore
dell’impresa di importo notevolmente superiore agli importi erogati e di cui

obbligo di motivazione ( che è stato totalmente disatteso così da configurare
la violazione di legge) nell’indicare le ragioni per le quali – alla luce dei nuovi
elementi acquisiti – va ritenuto ancora sussistente il fumus dei reati ipotizzati.
6. L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale
di L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aqu a per
nuovo esame.
Cos i liberato, in camera di consiglio il 18.3.2015
Il on igliere estensore
lla Ce adoro

Il P:j idente
, tane Esposito

ai capi di imputazione provvisori, il Tribunale cautelare aveva un preciso

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