Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29529 del 01/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29529 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile
Fondiaria S.p.A.
nei confronti di:
Di Stefano Duilio, nato a Augusta il 10/05/1981;
Gradante Giuseppe, nato a Siracusa il 20/08/1952;
avverso la sentenza del 19/12/2013 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;
udito per la parte civile Fondiaria S.p.A. l’Avv. Massimo Argirò in sostituzione
dell’Avv. Luigi Ragno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con
condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio;
udito per gli imputati l’Avv. Luca Brandino, che ha concluso chiedendo il ricorso
contro Gradante sia dichiarato inammissibile e che per Di Stefano la sentenza
era già passata in giudicato non essendo recidivo.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 01/07/2015

1. Con sentenza del 19.12.2013 il Tribunale di Siracusa dichiarò non doversi
procedere nei confronti di Di Stefano Duilio e Gradante Giuseppe in ordine al
reato di cui all’art. 640 cod. pen. per difetto di querela.

2. Ricorre per cassazione la parte civile Fondiaria S.p.A. deducendo:
1. violazione di legge in quanto il Tribunale ha ritenuto il reato perseguibile a
querela nonostante fosse contestata a Gradante Giuseppe la recidiva
specifica nel quinquennio;
vizio di motivazione non essendo indicate le ragioni per le quali il giudice
possa aver ritenuto insussistente la recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che la
recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona del colpevole e non incide sul
fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le
circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26029 del 10/06/2014 dep. 17/06/2014 Rv. 259566).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2015.

2.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA