Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29528 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29528 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Giuliano Gennaro, nato a Napoli il 10/10/1961
avverso la sentenza 8/7/2014 della Corte d’appello di Ancona, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 8/7/2014, la Corte di appello di Ancona, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, in data 30/9/2010,
dichiarato prescritto il reato di falso di cui al capo A) ed esclusa la
continuazione, rideterminava in mesi sei di reclusione ed €.300,00 di multa
la pena inflitta a Giuliano Gennaro per il reato di ricettazione di quattro
biglietti falsi per il concerto di Vasco Rossi.

1

Data Udienza: 01/07/2015

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce
2.1 Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
dell’imputato per il reato di ricettazione in assenza della prova della
falsificazione dei biglietti e della consapevolezza dell’origine delittuosa dei
biglietti in testa all’agente.
2.2

Violazione di norme penali per la mancata derubricazione del fatto nel

2.3

Violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del

reato di cui all’art. 648, comma secondo cod. pen.
2.4

violazione di norme penali per mancata applicazione delle attenuanti

generiche, dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., della sospensione
condizionale della pena, della non menzione e dell’indulto.
Al riguardo si duole che

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi non consentiti nel

giudizio di legittimità in quanto manifestamente infondati.
2.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di

responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione, le censure sono
manifestamente infondate. I giudici del merito correttamente hanno
desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo, vale a dire la
consapevolezza dell’origine illecita della cosa in testa all’agente, dalla
mancata indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Secondo
l’insegnamento di questa Corte, infatti, ai fini della configurabilità del reato
di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche
dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. ” (Cass. Sez. 2, n.
2436, Ud. 27/02/1997, Rv. 207313; Sez. 2, n. 9861, Ud. 18/04/2000, Rv.
216778; Sez. 2, n. 11764 Ud. 20/01/2003, Rv. 223901; Sez. 2, n. 16949
Ud. 27/02/2003, Rv. 224634; Sez. 2, n. 25756 Ud. 11/06/2008, Rv.
241458).

3.

Ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo

2

reato di cui all’art. 712 cod. pen.

motivo in punto di qualificazione giuridica del fatto. Infatti, se
correttamente i giudici del merito hanno ritenuto sussistente il dolo in testa
all’agente, ciò esclude che il fatto possa rientrare nell’orizzonte dell’incauto
acquisto, che presume una condotta colposa.
4.

E’ manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione del

reato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il secondo
comma dell’art. 648 cod. pen. non integra un’autonoma ipotesi di reato

prescrizione, anche nell’ipotesi lieve è di 10 anni; tale termine non è ancora
trascorso;
5.

Infine sono inammissibili le censure sollevate con il quarto ed ultimo

motivo di ricorso, trattandosi di censure di merito, che non attengono a vizi
denunciabili con il ricorso per cassazione. Infatti il ricorrente così si
esprime: «Nel caso di conferma della sentenza impugnata di cui al capo

b), vorrà la suprema Corte applicare il minimo della pena con tutti i benefici
di legge ed in particolare l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen. e delle attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena
e non menzione e/o applicazione dell’indulto>>.
E’ evidente che si tratta di richieste che possono essere rivolte soltanto ai
giudici del merito e che esulano dall’orizzonte dei casi di ricorso per
cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.
6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri orrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille all Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2015

Il Consigliere estensore

bensì una ricostanza attenuante ad effetto speciale, pertanto il termine di

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