Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29527 del 01/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29527 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Greco Gaspare, nato a Leonforte il 21/9/1954
avverso la sentenza 28/04/2014 della Corte d’appello di Milano, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Alberto Talamone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 28/4/2014, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Varese, in data
13/1/2009, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Greco
Gaspare alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed €. 6.000,00 di
multa per i reati di usura aggravata (due ipotesi) ed esercizio abusivo del

1

Data Udienza: 01/07/2015

credito.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

cinque motivi di gravame con i quali

deduce:
2.1

Violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte

territoriale ritenuto sussistente il reato di usura sulla base del solo
presupposto fattuale della dazione di denaro a Parrotta e Bonavita e della

sussistenza dell’elemento soggettivo.
2.2

Violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte

territoriale motivato in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate,
difettando, invece la motivazione in ordine al reato di usura.
2.3

Violazione di legge in relazione all’art. 644, comma 5 0 .

Al riguardo si duole che sia stata riconosciuta a suo carico la circostanza
aggravante di aver agito nell’esercizio di un’attività professionale o bancaria
o di intermediazione, nell’assenza dei presupposti di legge. Contesta
altresì la sussistenza dei presupposti dell’aggravante di aver commesso il
fatto in danno di soggetto in stato di bisogno
2.4

Vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti

generiche ed alla mancata esclusione della recidiva, trattandosi di
condanna assai datata.
2.5

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 12

sexies L. 356/92, dolendosi della confisca. Al riguardo si duole che la Corte
d’appello abbia ignorato la documentazione prodotta con la memoria
difensiva depositata innanzi al Gup di Varese e l’ulteriore documentazione
allegata all’atto d’appello, dalla quale emerge l’assenza di sproporzione fra
il reddito del prevenuto ed i beni oggetto di confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella

di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si
2

ricezione di assegni di maggior importo del prestito, senza valutare la

integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una
sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per
relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del
28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n.

giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare
l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione
di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar
luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di
un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere
accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono
essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che
soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente
confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000),
Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud.
23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999
(ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di
annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando
l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca
diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno
che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria,
tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da
ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

3.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di

secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo

11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la

grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della
difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi
sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che
avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

4.

In particolare la Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla

usura sia nei confronti del Bonavita che del Parrotta ed evidenziando
l’inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall’imputato, in netto
contrasto con quanto dichiarato dalla parte lesa e dalla logica. Dalla
condotta come ricostruita dai giudici del merito, ivi compresa la valutazione
degli esiti delle intercettazioni telefoniche, emerge chiaramente la
sussistenza dell’elemento soggettivo in testa all’agente.

5.

Per quanto riguarda la sussistenza dell’ aggravante dello stato di

bisogno, la Corte territoriale ha specificamente esaminato le doglianze
sollevate dall’appellante (fol.6) e le ha rigettate, confutandole con
motivazione congrua, priva di vizi logico-giuridici e coerente con gli indirizzi
giurisprudenziali di questa Corte. Quanto alla sussistenza dell’aggravante di
cui al n. 1, comma 5 dell’art. 644, vale a dire di aver agito nell’esercizio di
un’attività professionale bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare,
la ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di esercizio abusivo del
credito di cui al capo C), costituisce conferma obiettiva dell’aggravante.

6.

In definitiva le censure del ricorrente in punto di responsabilità per i

reati contestati e le circostanze aggravanti ascritte, postulano, al di là dei
vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze
processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza
impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione
degli elementi confermativi dell’accusa formulata e risultano, pertanto,
inammissibili in quanto tendono a provocare un intervento di questa Corte
in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente
assunte dai giudici del merito.

7.

Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di trattamento

sanzionatorio. Al riguardo è sufficiente rilevare che la mancata concessione

4

condotta contestata al Greco (fol.5), riscontrando gli estremi del reato di

delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass.,
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a

tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone,
Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Lo stesso discorso vale per il diniego di disapplicazione della recidiva,
avendo la Corte adeguatamente motivato sul punto.

8.

Ugualmente inammissibili sono le censure in merito alla dosimetria

della pena in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi
in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai
minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art.
125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come “pena
congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità
del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del
29/05/2007 Ud.

(dep. 03/09/2007 ) Rv. 237402). E’ stato, poi,

ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione in ordine
alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti
per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore
alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a
dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni
del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il
richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009) Rv. 245596).
Nel caso di specie la Corte ha specificamente motivato sull’adeguatezza
dellapena inflitta, che è molto al di sotto della misura media di quella
edittale. Pertanto nessuna censura può essere mossa, sotto questo profilo
alla sentenza impugnata.

9.

Infine sono inammissibili le censure in punto di confisca. La sentenza

impugnata è adeguatamente argomentata in punto di sproporzione fra i
redditi del prevenuto ed i beni oggetto del sequestro finalizzato alla

5

.(/’` e)—-

quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati

confisca, ex art. 12 sexies L. 356/92 con una motivazione articolata in due
passaggi separati (a foòl. 5 e a fol.6). Le censure del ricorrente non
evidenziano vizi della motivazione ma postulano un riesame delle
circostanze di fatto che in questa sede non è ammissibile.

10.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre nte al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla•ssa delle ammende.
Così deciso, il 1° luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il

e

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA