Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29526 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29526 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Chen Sazhou, nata in Cina il 20/12/1970
Termini Giovanni, nato a Comiso il 15/9/1971
avverso la sentenza 3/10/2013 della Corte d’appello di Catania, I sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 3/10/2013, la Corte di appello di Catania,

confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 6 maggio 2008,
che aveva condannato Chen Sazhou e Termini Giovanni alla pena di anni
uno, mesi cinque di reclusione ed C. 500,00 di multa ciascuno per il reato di
detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione
degli stessi.

1

Data Udienza: 01/07/2015

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti ed equa la pena
inflitta;
3.

Avverso tale sentenza propongono un unico ricorso entrambi gli

imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando un unico

parte in cui viene assegnata ad entrambi i ricorrenti la proprietà della
merce contraffatta. In subordine eccepiscono la prescrizione del reato di cui
all’art. 474 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo di ricorso in punto di vizio della motivazione è

inammissibile per specificità, in quanto i ricorrenti ripropongono le
medesime doglianze già sollevate con l’atto d’appello, cui la Corte
territoriale ha risposto, confutandole con motivazione specifica, senza
minimamente confrontarsi con le ragioni argomentate nella sentenza
impugnata.
2.

E’ fondata, invece, l’eccezione di prescrizione del reato di cui all’art.

474 cod. pen., che si è prescritto in data 25/5/2013, prima della sentenza
d’appello.
3.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio

limitatamente al reato di cui al capo B). Per l’effetto deve essere eliminata
la relativa pena applicata in aumento di mesi uno di reclusione ed C.100,00
di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 474 cod. pen., contestato al capo B) perché estinto per prescrizione
ed elimina la relativa pena inflitta in continua ione di mesi uno di reclusione
ed C.100,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 10 luglio 2015
Il Consigliere estensore

Il P

idente

motivo di gravame con il quale deducono il vizio della motivazione nella

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