Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29525 del 01/07/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29525 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Sorrentino Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 13/5/1958
avverso la sentenza 11/06/2013 della Corte d’appello di Catanzaro, II
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/6/2013, la Corte di appello di Catanzaro

confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 12/1/2012, che
aveva condannato Sorrentino Giuseppe alla pena di anni quattro, mesi otto
di reclusione ed €.3.000,00 di multa per più reati di riciclaggio e ricettazione
contestati ai capi a), b), f), l), q), v), ac), ag), e an).

1

Data Udienza: 01/07/2015

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce
2.1

Prescrizione dei reati di ricettazione, contestati sub capi b), I), q),

v), ac), ag), e an), maturata prima della sentenza d’appello;
2.2

Vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata

riconosciuto la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui al 3 0 comma
dell’art. 648 bis cod. pen., senza tuttavia procedere ad una riduzione della

2.3

Omessa motivazione in ordine al reato presupposto del riciclaggio di

cui al capo a) in ordine alla possibile applicazione dell’attenuante di cui al
terzo comma dell’art. 648 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel

giudizio di legittimità perché manifestamente infondati.

2.

Per quanto riguarda la prescrizione, questa deve essere calcolata in

15 anni in base alla vecchia disciplina antecendente alla novella di cui alla L.
251/2005, in quanto più favorevole all’imputato. A tale termine vanno
aggiunti, nella fattispecie, mesi 5 egg. 7 di sospensione; di conseguenza il
termine termine di prescrizione non è ancora decorso.

3.

E’ manifestamente infondata l’eccezione sollevata con il secondo

motivo di ricorso in quanto il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al
comma 3 dell’art. 648 bis cod. pen. con riferimento al reato di riciclaggio di
cui al capo f) – come ha esattamente rilevato la Corte d’appello – non può
comportare alcun riflesso sulla pena che, per tale reato è stata applicata in
aumento nella misura – già estremamente modesta – di mesi uno di
reclusione ed €.200,00 di multa.

4.

E’ ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza l’eccezione

relativa al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell’art.
648 bis cod. pen. con riferimento al reato di riciclaggio di cui al capo a), non
emergendo dagli atti alcun elemeno da cui si possa desumere positivamente

2

pena;

la sussistenza di tale ipotesi attenuata, né avendo l’imputato indicato alcun
elemento in proposito.

5.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric rrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille all Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 luglio 2015

Il Consigliere estensore

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

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