Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29524 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29524 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANTELLA ANDREA N. IL 03/12/1972
avverso l’ordinanza n. 275/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/senjke le conclusioni del PG Dott.

n-a110-0

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 25/10/2012,
rigettava l’istanza di concessione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art.
47 ter comma 1 lett. c) ord. pen. avanzata da Andrea Mantella.
Il Tribunale dava atto della Relazione sanitaria inviata dalla Casa
Circondariale di Cagliari con la quale si evidenziavano le condizioni di salute del
detenuto e riteneva trattarsi di condizioni stabili che non richiedevano costanti

richiesta era quella psichiatrica che veniva assicurata all’interno dell’istituto.
In ogni caso, la misura non avrebbe potuto essere concessa per la
pericolosità del detenuto, che era stato condannato tra l’altro per il reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. (pena espiata), ma anche per tentato omicidio e
violazione della legge sulle armi ed era giudicabile per estorsione e nuovamente
per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen..
Non ricorrevano, poi, i presupposti per il differimento dell’esecuzione della
pena per ragioni di salute, essendo la patologia più grave del detenuto quella di
carattere psichiatrico.

2. Ricorre per cassazione Andrea Mantella, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
Assume rilievo la valutazione dello specialista psichiatra che aveva auspicato
l’ingresso di Mantella in una struttura esterna al circuito penitenziario, tralasciata
dal Tribunale.
Inoltre il Tribunale, pur riconoscendo l’avvenuta espiazione dell’unico titolo
ostativo, aveva adottato una motivazione intrinsecamente contraddittoria
escludendo aprioristicamente la possibilità per il ricorrente di ottenere il beneficio
richiesto; il Tribunale aveva, infine, trascurato un elemento particolarmente
rilevante quale il tentativo di impiccagione posto in essere dal detenuto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha valutato i tre elementi evidenziati in ricorso, vale a dire la

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contatti con i presidi sanitari esterni; in particolare, l’assistenza più assidua

relazione del consulente psichiatra, l’avvenuta espiazione della pena per il reato
di cui all’art. 416 bis cod. pen. e il tentativo di suicidio, e ha argomentato su
ciascuno di essi, giungendo tramite la motivazione ad affermare l’insussistenza
delle condizioni perché il detenuto possa accedere alla detenzione domiciliare o
al differimento della pena.

Il ricorrente ripropone a questa Corte i tre temi sopra indicati, senza
censurare in alcun modo la motivazione su di essi: il ricorso è, quindi, generico.

ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del merito o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849)

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 27 giugno 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato l’inammissibilità del

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