Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29521 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29521 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1)

Del Toro Vasco nato a Sinalunga il 30/5/1928 e Ciardi Nara nata a
Torrita di Siena il 2/3/1932

2)

Tolomeo Irene nata a Montano Antilia il 2/2/1952

avverso la sentenza del 28/1/2011 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Anello, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi
vengano dichiarati inammissibili;
udito il difensore della costituita parte civile l’avv. Maria Vittoria Piacente in
sostituzione dell’avv. Paolo Tieni Mazzoni della Stella che ha concluso
riportandosi alle conclusioni scritte e depositando nota spese;
udito per gli imputati l’avv. Fabio Andreucci che si e’ riportato ai motivi di
ricorso chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30/1/2014, la Corte di appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Montepulciano del 1/6/2009,

1

Data Udienza: 24/06/2015

dichiarava non doversi procedere nei confronti di Del Toro Vasco e Ciardi
Nara e confermava le statuizioni civili di cui all’appellata sentenza. .
2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati Del Toro Vasco

e Ciardi Nara, per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando

i

seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli art. 157, 210, 240 comma

reato, pur in mancanza di una sentenza di condanna, essendo stata
dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. Si evidenzia la mancanza
di motivazione in punto di confisca, non essendo indicato il suddetto capo
della sentenza di primo grado ne nella motivazione ne nel dispositivo della
sentenza impugnata.
2.2. Errata interpretazione ed applicazione degli art. 75 ed 82 cod. proc.
pen. in relazione agli artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per
non essere stata dichiarata la revoca dell’ammissione della parte civile,
stante l’identità del petitum e della causa pretendi.

3. Avverso la medesima sentenza propone ricorso la costituita parte civile
Tolomeo Irene, a mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale,
sollevando i seguenti motivi:
3.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nella parte relativa alle
statuizioni civili.
3.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., non essendovi stata
impugnazione da parte degli imputati sulle statuizioni civili di cui alla
sentenza del Tribunale di Montepulciano.
3.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 578 cod.
proc. pen. e 240 commi 1 e 3 cod. pen. e 2740 cod.civ. per non essere
stato disposto nulla in ordine alla statuizione della confisca disposta dal
Tribunale di Montepulciano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso próposto dalla costituita parte civile deve essere dichiarato

2

1 cod. pen. per essere stata disposta la confisca facoltativa del profitto del

inammissibile per assoluta carenza di interesse del soggetto che lo ha
proposto; difatti esso risulta proposto avverso una sentenza con la quale e’
stata disposta la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza
di primo grado, con le quali era stata accolta la domanda proposta dalla
parte civile Tolomeo Irene con condanna degli imputati al risarcimento dei
danni in favore della stessa, al pagamento di una provvisionale di euro
16.000,00 ed al rimborso delle spese di lite.

5. Quanto al ricorso proposto dagli imputati, esso risulta fondato con
riguardo alla questione sollevata nell’ambito del primo motivo proposto,
risultando, invece, infondato l’altro motivo. Difatti sia nella sentenza di
primo grado ove si legge << ... quanto in sequestro deve essere infine confiscato», sia nella sentenza della Corte d'appello, ove e' omessa qualsiasi motivazione in ordine alla disposta confisca, pur essendo stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non e' contenuta alcuna giustificazione in ordine alla disposta confisca facoltativa del profitto del reato. Rileva, al riguardo, il Collegio che, avendo la Corte territoriale, dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non poteva, sulla base del costante orientamento di questa Corte di legittimità, essere disposta la confisca del profitto del reato, trattandosi di misura di carattere afflittivo e sanzionatorio che può conseguire soltanto all'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato (sez. 2 n. 13017 del 22/1/2015, Rv. 262926). Il principio ora enunciato, pur essendo relativo ad una fattispecie concreta nell'ambito della quale era stata disposta la confisca per equivalente, deve considerarsi applicabile, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU 30/10/2013, Varvara c. Italia), in relazione a qualsiasi misura di carattere afflittivo connessa alla commissione di un fatto di reato. Segnatamente si e', al riguardo, affermato che l'estinzione del reato per prescrizione preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto, a prescindere dalla sua connotazione come obbligatoria o facoltativa, per la necessità di interpretare tassativamente il concetto di condanna, quale presupposto per l'ablazione, che e' inibita dalla sentenza della Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varava c. Italia, in quanto il principio di legalità in campo penale preclude interpretazioni estensive o analogiche delle norme interne in danno dell'imputato (sez. 1 n. 7860 del 20/1/2015, Rv. 262759). Il 3 Pev suddetto effetto preclusivo scaturente dalla dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di quanto in sequestro. Quanto al secondo motivo proposto dagli imputati, lo stesso e' infondato, in quanto non si ravvisano vizi di legittimità dell'ordinanza con la quale e' stata respinta la richiesta proposta dagli imputati di esclusione riferimento all'esistenza di un danno riconducibile a situazioni soggettive tutelate dall'ordinamento e scaturente dalla condotta posta in essere dagli imputati; per altro verso poi si tratta di censure riconducibili al vizio di violazione di legge che non risultano eccepite con i motivi di appello e che, come tali, non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità. 6. In conclusione il ricorso proposto dalla costituita parte civile deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dagli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, dovendo il medesimo ricorso essere rigettato in relazione all'atro motivo proposto. Nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile di cui alla nota depositata alla luce del parziale accoglimento del ricorso proposto dagli imputati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Tolomeo Irene che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca che elimina. Rigetta nel resto. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso, il 24 giugno 2015 Il Consigli stensore Il Presidente della parte civile; difatti correttamente il giudice di primo grado ha fatto

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