Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29520 del 27/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29520 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESCHI SERGIO N. IL 10/07/1943
avverso l’ordinanza n. 156/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
07/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/oeméite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 25.10.2011 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha disposto la confisca di una serie di beni sequestrati a CESCHI SERGIO
nell’ambito di un processo per il delitto di bancarotta fraudolenta conclusosi con sentenza di
condanna della Corte d’appello di L’Aquila passata in giudicato.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione il Ceschi e il Tribunale di Chieti, all’esito

alla Corte d’appello di L’Aquila, quale giudice dell’esecuzione.

La Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza in data 7.8.2012, sulla richiesta di revoca del
provvedimento di confisca reso dal Tribunale di Chieti, dichiarava l’inammissibilità della
proposta opposizione, ritenendo che il provvedimento in data 25.10.2011 del Tribunale di
Chieti dovesse essere eventualmente impugnato con ricorso per cassazione a norma dell’art.
666/6 c.p.p..

Avverso la suddetta ordinanza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, chiedendone l’annullamento poiché del tutto legittimamente il Ceschi aveva proposto
opposizione davanti al Tribunale di Chieti contro il provvedimento in data 25.10.2011 con il
quale detto Tribunale, de plano, aveva disposto la confisca dei beni.

Il ricorso è fondato.
Ceschi Sergio è stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta con
sentenza del Tribunale di Chieti in data 3.4.2007.
Nel corso del giudizio di secondo grado, davanti alla Corte d’appello di L’Aquila, è stato riunito
altro processo nei confronti del Ceschi, ed entrambi i processi sono stati definiti da detta Corte
con la sentenza in data 28.10.2009, divenuta irrevocabile in data 11.2.2011.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale di Chieti, con provvedimento in data
25.10.2011, ha disposto la confisca di beni in sequestro, sui quali non si era provveduto nel
giudizio di cognizione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto opposizione in data 12.12.2011 il Ceschi e, nel
corso del procedimento camerale instaurato ex art. 667/4 c.p.p., il predetto ha sollevato
eccezione d’incompetenza, indicando quale giudice dell’esecuzione la Corte d’appello di
L’Aquila.
L’eccezione è stata accolta dal Tribunale di Chieti che, con ordinanza in data 17.2.2012, ha
trasmesso gli atti per competenza alla Corte d’appello di L’Aquila.
La predetta Corte, con ordinanza in data 7.8.2012, pur riconoscendo implicitamente di essere il
giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del Ceschi, ritenendo che lo stesso avrebbe

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dell’udienza camerale all’uopo fissata, ritenuta la propria incompetenza ha trasmesso gli atti

dovuto impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento in data 25.10.2011
(erroneamente indicato come emesso in data 25.10.2010).
La decisione della Corte d’appello è errata, poiché per il combinato disposto degli artt. 676 e
667/4 c.p.p., in materia di confisca, il giudice dell’esecuzione provvede de plano e avverso il
provvedimento le parti possono proporre opposizione, il cui giudizio si svolge al sensi dell’art.
666 c.p.p..
Quindi, correttamente il Ceschi ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso in

Nel giudizio di opposizione, però, il Tribunale, riconoscendo la propria incompetenza, avrebbe
dovuto revocare il provvedimento di confisca in data 25.10.2011, essendo stato emesso da
giudice incompetente.
La Corte d’appello, poi, investita dall’istanza del Ceschi con la quale sostanzialmente era stata
chiesta la restituzione dei beni in sequestro, avrebbe dovuto provvedere, in veste di giudice
dell’esecuzione, su detta istanza.
Pertanto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, nonché il provvedimento in data
25.10.2011 del Tribunale di Chieti, e gli atti devono essere trasmessi alla suddetta Corte
perché provveda sull’istanza del Ceschi, ferma restando la possibilità di ordinare la confisca dei
beni dei quali è stata chiesta la restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di confisca emesso dal Tribunale di
Chieti in data 25.10.2011 nei confronti di Ceschi Sergio e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma in data 27 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

data 25.11.2011 dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione.

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