Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29520 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29520 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Sassano Francesca nata a Potenza il 13/4/1964
avverso la sentenza del 19/12/2012 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
udito per l’imputata l’avv. Luigi Colaleo che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.. Con sentenza in data 19/12.2012 il Tribunale di Potenza dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Sassano Francesca in ordine al reato a lei
ascritto di cui agli artt. 56, 640 cpv. cod. pen., perché estinto per
prescrizione.

1

Data Udienza: 24/06/2015

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:
violazione degli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e carenza di
motivazione non avendo il giudice indicato le ragioni che non consentono
l’assoluzione nel merito dell’imputata.

3. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Difatti sia pure a fronte
di una articolata istruttoria dibattimentale ed una produzione documentale
della difesa, il Giudice si e’ limitato ad affermare << ... non sussistono i presupposti per l'assoluzione nel merito dell'imputato, in quanto gli elementi istruttori in atti, tenuto conto della circostanza che la presente pronuncia e' resa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evidenziano in alcun modo che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non e' previsto dalla legge come reato>>. Trattasi all’evidenza di motivazione totalmente apodittica che non
si confronta minimamente con le risultanze dell’istruttoria dibattimentale e
le produzioni documentali della difesa, limitandosi a riportare il dato
normativo contenuto nell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Deve, al riguardo, ribadirsi che questa Corte ha, costantemente,
ritenuto che, in presenza di una causa estintiva del reato, l’ambito di
controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione e’ circoscritto
all’evidenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito sulla base di
un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento,
giacche l’annullamento con rinvio e’ incompatibile con la declaratoria di
estinzione del reato stabilita dagli art. 129 comma 1 e 620 comma 1 lett.
a) cod. proc. pen. (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, Rv. 253458; sez. 5 n.
28289 del 6/6/2013, Rv. 256283). A ciò consegue che la valutazione in
questa sede della sentenza impugnata deve intendersi limitata alla
possibilità per il giudice di legittimità di procedere all’eventuale
constatazione dei presupposti per il proscioglimento nel merito, il che, a
fronte della motivazione sopra riportata non contenente alcun riferimento
al fatto contestato, alle risultanze della espletata istruttoria dibattimentale
ed alle produzioni documentali della difesa, non e’ stato reso possibile.
Difatti nella sentenza impugnata il giudice, sia pure a fronte della richiesta
di assoluzione nel merito formulata dall’imputato, ha omesso di svolgere
qualsiasi considerazione, sia pure sulla base della solo constatazione delle
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

fonti di prova finora acquisiste, in ordine all’attribuibilita’ del fatto
contestato, da un punto di vista materiale e giuridico, alla persona
dell’attuale ricorrente. Deve pertanto ritenersi totalmente mancante la
motivazione sui presupposti che legittimavano la declaratoria di prevalenza
della causa di estinzione del reato sul proscioglimento nel merito con
conseguente integrazione del vizio di violazione di legge.
4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,

del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q. M .

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo
giudizio.

Così deciso, il 24 giugno 2015

Il Consigl*
R
e stensore

Il Presidente

annullata con rinvio al Tribunale di Potenza per il nuovo giudizio, sulla base

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