Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2952 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2952 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIOLANTE CIRO N. IL 30/01/1978
avverso la sentenza n. 15167/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto :
–che Violante Ciro ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data
23/09/2014 che ha disposto l’applicazione della pena di mesi undici di reclusione ed euro
60.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 25, 282 lett. f), 291 bis e 291 ter comma 1 del
d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione alla detenzione di 20 kg. di tabacchi lavorati esteri di
contrabbando;
– – che con un unico motivo lamenta sostanzialmente la mancanza di motivazione in ordine alla
ritenuta insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
– – che il ricorso è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez.5, n. 31250
del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
–che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo(tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085);
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

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