Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29519 del 24/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29519 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1)

Ruggiero Emanuele nato a Bitonto il 29/3/1978

2)

Castellano Antonio nato a Bitonto il 23/11/1969

avverso la sentenza del 13/11/2012 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i
ricorsi;
udito l’avv. Roberto Massimo Chiusolo per l’imputato Ruggiero che si e’
riportato ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/11/2012, la Corte di appello di Bari confermava
la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di sez. di Trani
del 1/10/2010 con la quale Castellano Antonio era stato condannato alla

1

Data Udienza: 24/06/2015

pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa e Ruggiero Emanuele
era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
1.000,00 dì multa per i reati agli stessi rispettivamente ascritti di cui ai capi
a) 110, 628 commi 1, 2 e 3 n. 1, 61 n. 2 e 4 legge n. 110 del 1975
(entrambi) e b) 110, 81, 61 n. 2, 367 cod. pen (solo il Castellano).
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati ed in particolare quella relative alla ritenuta

furto, di riconoscimento dell’ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 cod.
pen. e di trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Ruggiero Emanuele
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché travisamento della
prova risultante dal verbale del 17/2/2009. Ci si duole in particolare della
riconosciuta attendibilità della individuazione fotografica effettuata dai testi
Cervelli e Ventura che sarebbe stata condizionata dalle suggestioni degli
inquirenti come risulta dal verbale dibattimentale del 17/2/2009.
Rappresenta che gli elementi concreti a sostegno dell’inattendibilità e non
genuinità dell’individuazione fotografica sono stati rappresentati dalle
dichiarazioni rese dai due testi a dibattimento dalle quali emerge la
suggestione ed il condizionamento autoindotto del Cervelli e del Ventura
all’atto del preteso riconoscimento, in ciò ravvisandosi un travisamento
della prova da parte della Corte territoriale.
2.2. Violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione e travisamento della prova risultante dalla nota di RG. del
3/6/2008 e dal sopralluogo di RG. del 30/5/2008 in relazione alla ritenuta
integrazione del reato di cui agli artt. 110 628 cod. pen. con esclusione del
cosiddetto concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen. Evidenzia al
riguardo che il reato di rapina impropria ha rappresentato uno sviluppo
prevedibile del reato di furto.
Castellano Antonio
2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’erronea
qualificazione del fatto come violazione dell’art. 628 e non dell’art. 624 bis

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responsabilità degli imputati per la rapina, di derubricazione della rapina in

cod. pen.
2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si duole, in particolare,
del giudizio di responsabilità dell’imputato al quale si e’ pervenuti in
assenza di qualsiasi prova circa l’adesione dell’imputato al delitto di cui al
capo a) nonché circa la commissione di una simulazione del furto della
propria autovettura, come ipotizzato al capo b).

mancanza ed illogicità della motivazione , ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’esclusione del concorso
anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivo proposti
risultano manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo proposto dal Ruggiero, il ricorso riproduce
pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e
corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente
censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi
difensiva in punto di inattendibilità dell’individuazione fotografica, ha infatti,
con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente,
evidenziato gli elementi di fatto, uniti a considerazioni di carattere logico,
che facevano ritenere attendibile l’individuazione effettuata dinanzi alla
Polizia Giudiziaria, dando atto delle incertezze dimostrate dal testimone in
dibattimento, ritenute “connotate da un’intenzionale fumosità, se non da
aperta reticenza verosimilmente causata dal timore per la presenza in aula
dell’imputato”, dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di travisamento della
prova. Risulta, invece, che i giudici di merito hanno correttamente valutato
l’attendibilità della effettuata individuazione fotografica alla luce della
deposizione resa dal testimone in dibattimento, che non assume affatto il
valore di prova contraria rispetto alla prova atipica costituita
dall’individuazione e sono pervenuti alla ragionevole conclusione
dell’attribuzione del fatto contestato alla persona dell’attuale imputato,
risultando nel ricorso null’altro che la riproposizione di valutazioni di merito
che non sono ammissibili nel giudizio di legittimità.

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2.5. inosservanza od erronea applicazione della legge penale nonché

Quanto al secondo motivo proposto dal Ruggiero, che coincide con il
terzo motivo proposto dal Castellano, la Corte territoriale, nel confermare
la valutazione effettuata dal primo giudice, ha ritenuto, con valutazione in
fatto non censurabile in questa che entrambi i ricorrenti, « …abbiano
previsto ed accettato il rischio che il furto in abitazione potesse degenerare
nel più grave delitto di rapina impropria, avendo essi considerato
l’eventualità di un rientro anticipato in casa dei proprietari, tanto e’ vero

con la giurisprudenza di questa Corte laddove si e’, costantemente,
affermato che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave
rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro
concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il
compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto
diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod.
pen., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto
più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente
prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le
circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (sez. 1 n. 4330 del
15/11/2011, Rv. 251849; sez. 3 n. 42266 del 3/4/2013, Rv. 257614).
Con riferimento poi alla questione della qualificazione giuridica del
fatto di cui al capo a) come rapina, di cui tratta il primo motivo proposto
dal Castellano, la Corte territoriale ha dato atto dell’uso di violenza e
minaccia subito dopo l’impossessamento della refurtiva da parte del correo
Montereale a mezzo dell’utilizzo di una spranga di ferro, con ciò risultando
integrata l’ipotesi delittuosa contestata della rapina impropria.
Il secondo motivo proposto dal Castellano è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al
riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del
22/4/1997, Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con
argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto delle risultanze
istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
4

che gli agenti si erano dotati della mazza di ferro>>. Ciò si pone in linea

4. Quanto detto comporta l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni
proposte per manifesta infondatezza dei motivi. Ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2015

ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.

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