Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29516 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29516 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CERBONE ANTONIO nato il 30/03/1980, avverso la sentenza del
09/10/2013 della Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’inammissibilità
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 09/10/2013, la Corte di Appello di Genova
confermava la sentenza con la quale, in data 18/04/2011, il tribunale
della medesima città aveva ritenuto CERBONE Antonio colpevole del
reato di truffa perché, in concorso con Chelossi Edificante Sabino, con
artifizi e raggiri, inducevano in errore la titolare della trattoria (tale
Chelossi), distraendola e procurandosi, a suo danno, un ingiusto profitto
consistente nel mancato pagamento del pranzo. In particolare, dopo
avere distratto la Chelossi proponendole l’acquisto di merce alimentare
presso i propri furgoni all’esterno del locale, dovendo la stessa rientrare

I

Data Udienza: 17/06/2015

nel locale per assistere altri clienti, approfittavano del momento
favorevole, allontanandosi dal luogo di parcheggio a bordo dei loro
furgoni: in Busalla il 05/2007.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio

2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 511-512 COD. PROC. PEN. per avere la
Corte fondato il giudizio di colpevolezza sulla base di quanto denunciato
dalla parte offesa Chelossi nella querela, della quale era stata data
lettura in quanto la suddetta teste si era resa irreperibile;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

640

COD. PEN.

per avere la Corte

erroneamente qualificato il fatto come truffa laddove il medesimo
configurava un’ipotesi di insolvenza fraudolenta.

3. Il ricorso non è manifestamente infondato e, quindi, il reato va
dichiarato prescritto per le ragioni di seguito indicate.
Deve, infatti, rilevarsi che, nel caso in esame, il reato contestato
(truffa) risulta essersi prescritto successivamente alla sentenza
impugnata, cioè in data 05/08/2014.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p.,
peraltro, occorre tener conto della consolidata giurisprudenza di questa
Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione
(anche d’ufficio) solo il ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado di
giudizio, vale a dire non affetto da inammissibilità originaria (ex multis
S.U.

11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3

novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428,
Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità sia
per quanto concerne la questione di rito di cui al primo motivo, sia per
quanto riguarda la corretta qualificazione giuridica del fatto di cui al
secondo motivo.
In termini poi di valutazione della sussistenza o meno di
manifesta infondatezza come vizio diretto dei motivi che inibisce
l’instaurazione effettiva di un grado di giudizio ulteriore, dato atto della

2

difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

sufficienza anche di un solo motivo che non sia manifestamente
infondato perché invece tale instaurazione si realizzi, è

ictu ()culi

constatabile l’assenza di manifesta infondatezza quantomeno di una
delle doglianze che compongono il ricorso.
Nel caso di specie, le doglianze dedotte dal ricorrente lette alla

merito, non sono manifestamente infondate, sicchè, essendosi
instaurato validamente il presente grado giurisdizionale e assorbito ogni
altro motivo, non emergendo dagli atti elementi che possono giustificare
l’applicazione dell’articolo 129, comma 2, c.p.p., deve dichiarasi
l’estinzione del reato per maturata prescrizione, con conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è stinto per
prescrizione
Roma 17/06/2015
IL PRE IDENTE
(Dott.

to io Esposito)

luce dei motivi di appello e della motivazione addotta dalla Corte di

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