Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29514 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29514 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1.

UVA GIOVANNA nata il 26/12/1979;

2.

TROTTO ALESSANDRO nato il 12/03/1976;

avverso la sentenza del 28/03/2014 della Corte di Appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
udito il difensore avv.to Ugo Sardo (in sostituzione dell’avv.to Giulio
Pigniatiello) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, associandosi
comunque alle richieste del Procuratore Generale.
FATTO
1. Con sentenza del 28/03/2014, la Corte di Appello di Potenza,
confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Melfi nella parte in
cui aveva ritenuto UVA Giovanna e TROITO Alessandro colpevoli della
ricettazione di un telefono cellulare provento di furto.

1

Data Udienza: 16/06/2015

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo
del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione
deducendo:
2.1.

OMESSA MOTIVAZIONE

in ordine alla dedotta tempestiva

eccezione di incompetenza territoriale;

colpevolezza degli imputati nonostante la carenza dell’elemento
psicologico.

3. Deve anzitutto rilevarsi che, nel caso in esame, il reato
contestato risulta essersi prescritti) successivamente alla sentenza
impugnata, cioè in data 09/07/2014.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p.,
peraltro, occorre tener conto della consolidata giurisprudenza di questa
Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione
(anche d’ufficio) solo il ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado di
giudizio, vale a dire non affetto da inammissibilità originaria (ex multis
S.U.

11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3

novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428,
Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità
per quanto concerne le questioni di rito stricto sensu attinenti alla
proposizione del ricorso.
In termini poi di valutazione della sussistenza o meno di
manifesta infondatezza come vizio diretto dei motivi che inibisce
l’instaurazione effettiva di un grado di giudizio ulteriore, dato atto della
sufficienza anche di un solo motivo che non sia manifestamente
infondato perché invece tale instaurazione si realizzi, è

ictu ocu/i

constatabile l’assenza di manifesta infondatezza quantomeno di una
delle doglianze che compongono il ricorso.
Nel caso di specie, entrambe le doglianze dedotte (in specie
quella sulla prescrizione) lette alla luce dei motivi di appello e della
motivazione addotta dalla Corte di merito, non sono manifestamente
infondate, sicchè, essendosi instaurato validamente il presente grado

2

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 648 COD. PEN. per avere la Corte ritenuto la

giurisdizionale e assorbito ogni altro motivo, non emergendo dagli atti
elementi che possono giustificare l’applicazione dell’articolo 129, comma
2, c.p.p., deve dichiarasi l’estinzione del reato per maturata
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione
Roma 16/06/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

P.Q.M.

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