Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29510 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29510 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udienza: 16/06/2015

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PIROZZI DOMENICO nato il 22/02/1964, avverso la sentenza del
25/03/2014 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che
ha concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Francesco Taglialatela che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso
FATTO e DIRITTO
1. PIROZZI Domenico, con sentenza del 16/11/2010, veniva
condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Lodi per il «delitto

p. e p. dagli artt. 81 cpv – 110 – 640 c.p., per avere, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con
artifici e raggiri consistiti nel predisporre e consegnare in copia, per il
tramite dello Spatuzzi e dell’Azzaretto Gloria, a Lorenzini Maria, titolare
dell’Agenzia Assicurativa Commerciai Union Insurance di Tavazzano con

1
A’

Villanesco, carte di identità, patenti di guida e libretti di circolazione
contenenti dati personali non rispondenti al vero, nonché attestati di
rischio mai emessi dalle Compagnie assicurative, al fine di ottenere,
dalla Commercial Union Insurance di Tavazzano, il rilascio dei certificati
dei assicurazione RC Auto che si vanno sotto ad elencare, ad un prezzo

base alle reali condizioni personali attribuibili ad ogni singolo contraente,
ed in particolare […]».

2. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano, pur confermando
le statuizioni civili, dichiarava l’estinzione del reato per intervenuta
prescrizione.
Infatti, la Corte rilevava che «Nel merito, non sussistono elementi
di prova a discarico che consentano l’assoluzione con ampia formula
liberatoria degli odierni appellanti [..] Invero, la consapevolezza da
parte degli imputati, odierni appellanti, di tutti gli elementi costitutivi
della fattispecie loro ascritta emerge dalla circostanza che le polizze
rinvenute dagli Operanti in loro possesso recavano — significativamente
– l’indicazione della residenza in luoghi diversi da quelli effettivi in
Campania e quella di un’agenzia contraente ubicata in altra Regione,
ove notoriamente i premi assicurativi erano meno elevati che in
Campania. Nel caso di Pirozzi Domenico, poi, la polizza indicava un
importo del premio decisamente inferiore a quello da lui dedotto come
versato a Marano Stefano e le stesse circostanze della stipula (avvenuta
tramite persona non qualificata e senza alcun contatto con la
Compagnia assicurativa) inducono a ritenere che egli fosse consapevole
dell’artificio, posto in essere proprio per lucrare condizioni di pagamento
più vantaggiose».

3. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della manifesta
illogicità per non avere la Corte creduto alla tesi difensiva, della

2

più vantaggioso rispetto alle tariffe che si sarebbero dovute applicare in

mancanza di un profitto (avendo il Pirozzi corrisposto un importo pari al
valore reale della polizza) e della mancanza di dolo.

4. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

fin dal giudizio di primo grado era stata quella secondo la quale egli
aveva incaricato tale Marano di «[…]

stipulare per lui la polizza

assicurativa RCA, non trovando tempo di recarsi personalmente
nell’Agenzia vicino casa; riferiva di aver consegnato al Marano
l’attestato di rischio in suo possesso e la copia dalla carta di circolazione
e del documento d’identità, pagando il premio di C 1.400,00 con
assegno intestato al Marano, precisava infine clic la polizza era stata
ritirata da sua moglie e che egli non si era mai accorto fino all’inizio del
procedimento penale, che sulla polizza era indicato il prezzo di C 575.00
anziché quello da lui corrisposto. Il Tribunale non riteneva dette
testimonianze sufficienti ad elidere gli elementi accusatori a carico degli
imputati, dichiarandoli colpevoli del reato […]».
La suddetta tesi difensiva, proposta negli stessi identici termini in
sede di appello, veniva nuovamente disattesa con la motivazione supra
riportata integralmente.
In questa sede, il ricorrente ha nuovamente riproposto la tesi
difensiva questa volta sotto il profilo dell’illogicità della motivazione.
Al che deve replicarsi che le censure riproposte con il presente
ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre,
in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese
incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal
ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.

3

Risulta dalla sentenza impugnata che, la tesi difensiva del Pirozzi,

In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente
infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione
alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e
con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve

possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999
rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.
Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato
di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999.
Infine, va anche osservato che, essendo state dichiarata la
prescrizione e non avendo il ricorrente dedotto alcuna doglianza in
ordine agli effetti civili, trova applicazione quella pacifica giurisprudenza
secondo la quale «Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha
dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di
ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche
se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso
non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili»:
Cass. 23594/2013, riv 256625; Cass. 50834/2014 riv 261888;
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA

4

stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 16/06/2015
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

(Dott. G. Ra

atmp

IL CONSIGLIER E T.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA