Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2951 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2951 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATO FABIO N. IL 16/12/1972
avverso la sentenza n. 288/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – sez.
Taranto ha confermato la sentenza emessa in data 7.10.2009 dal Tribunale di
Taranto in composizione monocratica, che aveva dichiarato, per quello che in
questa sede rileva, l’imputato FABIO LATO, in atti generalizzato, colpevole della
ricettazione di una Vespa 50 di provenienza furtiva, accertata il 21 giugno
2000, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, condannandolo

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo manifesta
illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le
sue, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei
rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da
vizi rilevabili in questa sede – ha motivato l’affermazione di responsabilità (f. 4).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 7 ottobre 2014

Il Com nente estensore

Il Presidente

alla pena ritenuta di giustizia.

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