Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29509 del 16/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29509 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PARODI LUIGI nato il 22/06/1964, avverso la sentenza del 22/01/2014
della Corte di Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Gialanella che
ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. PARODI Luigi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
22/01/2014 con la quale la Corte di Appello di Trieste, nel confermare la
sentenza pronunciata in data 06/07/2012 dal tribunale di Tolmezzo,
aveva respinto il motivo di appello con il quale aveva chiesto che la
pena dell’arresto di tre mesi di reclusione (inflitta per il reato di cui
all’art. 712 cod. pen.) fosse sostituita con quella pecuniaria.

Data Udienza: 16/06/2015

2. La Corte territoriale – dopo avere negato le attenuanti
generiche

«considerato il complessivo svolgersi ella vicenda ed il

tentativo di trafugare il mezzo addirittura all’estero» –

ha disatteso il

motivo di gravame «tenuto conto anche dei precedenti penali, pure
specifici, nonché della dimostrata inefficacia deterrente dei benefici già

Il ricorrente ha obiettato che «La valutazione del Giudicante non è
affatto legata ai precedenti penali o alla deterrenza della pena detentiva.
La valutazione del Giudice attiene ai parametri di cui alt’ art 133 c.p. e,
in tal senso, nel caso di specie si deve tenere conto del fatto che il
Parodi in ogni caso si è adoperato (pur errando) di verificare la
provenienza del quadri ciclo. Si deve altresì tenere conto del valore del
bene e delle altre circostanze di fatto che dimostrano come l’imputato,
seppure con qualche leggerezza. ben poteva ritenere di potere esportare
il bene senza ulteriori obblighi. Alla luce di tali brevi considerazioni ben
poteva essere applicata al Parodi la sola pena pecuniaria. In ogni caso
l’impugnata sentenza erra nel legare la valutazione del Giudice a un
giudizio prognostico che se attiene alla sospensione condizionale della
pena ex art. 163 c.p certamente non riguarda il caso di specie: sul
punto — sebbene controverso in dottrina e giurisprudenza — diverso
valore avrebbero le considerazioni della Corte di Appello laddove si
trattasse che misure sostitutive al sensi dell’art. 53 L.689/81 e
successive modificazioni».

3. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito
indicate.
L’art. 58 legge cit. stabilisce che il giudice «nei limiti fissati dalla
legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p. può sostituire la
pena detentiva […]»: questa prima norma indica quindi che il giudice,
sia pure nei limiti di cui all’art. 133 c.p., ha ampia discrezionalità (che
dev’essere però motivata: art. 58/4) nel concedere o meno la
sostituzione della pena detentiva.
La suddetta discrezionalità, però, incontra i seguenti limiti: a) nel
caso in cui il giudice decida di concedere la sostituzione, deve scegliere

2

accordati all’imputato».

quella più idonea al reinserimento sociale: art. 58/2; b) non può
sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non
saranno adempiute dal condannato: art. 58/3.
Nel caso di specie, risulta che l’imputato era stato sempre
refrattario ai benefici concessi.

ritenersi incensurabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 L.
689/1981 e 133 cod. pen. ed esattamente ai sensi dell’art. 133/1 n° 1
(modalità dell’azione) e 133/2 n° 3 cod. pen. (condotta contemporanea
al reato) e prognosi negativa fondata sulla refrattarietà dell’imputato (al
quale era stata contestata la recidiva reiterata specifica
infraquinquennale: 133/2 n° 4 cod. pen. (condizioni di vita individuale e
sociale) ai benefici già accordati.
La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della
prescrizione in applicazione del principio di diritto secondo il quale
«l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass.
4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv.
231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

3

Di conseguenza, la valutazione negativa espressa dalla Corte deve

Roma 16/06/2015
IL PRESIDENTE
(Di’ t. Mario Gentile)

(Dott. G. Rag

EST.

diA,Ù,

IL CONSIGLIER

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA