Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29505 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29505 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SURIANO EMILIANO N. IL 14/03/1972
avverso la sentenza n. 758/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/06/2015

Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del tribunale di Velletri di condanna di Suriano Emiliano per il reato
allo stesso ascritti ai sensi dell’art. 648 cod.pen., avente ad oggetto la
ricettazione di un assegno di provenienza illecita.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si contestano violazione di
legge e vizio di motivazione in particolare rilevando: l’insufficienza della

dell’art. 647 cod. pen. pur sussistendone i presupposti.
Considerato in diritto
Il ricorso, generico, è manifestamente infondato.
Deve preliminarmente osservarsi come sia consolidato orientamento di questa
Corte che la motivazione per relationem sia legittima «quando: 1) – faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del
procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di
giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la
dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale
delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute
coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga
allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto
dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda
attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di
gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o
dell’impugnazione». (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del
21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la decisione impugnata,
ha prima rinviato alla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza del
tribunale e poi argomentato in ordine ai motivi di appello: così rendendo una
motivazione esauriente della propria decisione.
Circa il giudizio sulla penale responsabilità per il reato ascritto, e la corretta
qualificazione del fatto, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia
correttamente, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.
sez.II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436,
Savic), desunto la prova dell’elemento soggettivo dall’omessa -o non
attendibile- indicazione da parte dell’imputato della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. p. 2 della

motivazione, resa per relationem; la mancata qualificazione del fatto ai sensi

motivazione).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.

Roma, 9.6.2015

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Franco FIndanese

spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle

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