Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29503 del 28/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29503 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSALA GAETANO LUCA N. IL 15/03/1981
avverso la sentenza n. 234/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 28/04/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 12 dicembre 2012 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Jesi, appellata da MARSALA Gaetano, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione, commesso il 25 novembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione del disposto dell’art. 129 c.p.p. e sul ricorrere dell’aggravante ex art. 625, n. 2, c.p. nonché sulla qualificazione giuridica del fatto e infine per la mancata applicazione dell’attenuante ex
art. 62 n. 4 c.p.
È stato poi trasmesso atto di rinuncia al ricorso depositato dal difensore delegato dal ricorrente;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tale causa, che comporta, ai sensi dell’art. 616
C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di
colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E.
500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2014.

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