Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29502 del 28/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29502 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSSOLA SALVATORE N. IL 24/01/1966
avverso la sentenza n. 22/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 28/04/2014

Bussola Salvatore ricorre avverso la sentenza 1.10.13, emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, concesse
attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi sei di
reclusione ed 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto in flagranza,
a quello di denuncia e alla confessione resa dallo stesso imputato in sede di interrogatorio di
garanzia.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 aprile 2014

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comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di cause di

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