Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29502 del 09/06/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29502 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIOZZO MAURIZIO N. IL 12/07/1975
avverso la sentenza n. 6174/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
N-t \NR. e ,che ha concluso per l i
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 09/06/2015
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del tribunale di Varese, sezione distaccata di Luino, del 14
giugno 2013, ha ridotto la pena inflitta a Fiozzo Maurizio, confermando nel
resto la decisione di condanna dello stesso per il delitto di cui all’art. 635 cod.
pen.
mentre nel dispositivo si legge che la pena inflitta deve essere ridotta a mesi
uno di reclusione, nella motivazione è scritto che per mero errore materiale la
corte ha omesso di sostituire la pena detentiva con la multa di euro 1140,
come richiesto dalla difesa.
Con ulteriore motivo si reclama declaratoria di avvenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato, atteso il contrasto
esistente, nella sentenza impugnata, tra motivazione e dispositivo.
Deve inoltre rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato, essendo stato lo
stesso commesso in data 31 ottobre 2006, ed essendo spirato il termine
prescrizionale (pari ad anni 7 e mesi 6) in data 31 aprile 2014.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.
Roma, 9.6.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Il Presidente
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché