Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29500 del 28/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29500 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO MARCO N. IL 12/12/1980
avverso la sentenza n. 1522/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 28/04/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, dichiarate estinte per prescrizione le
contravvenzioni contestate sub b) ed e) e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza ejnessa in data 6 maggio 2008 dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, appellata da
CATALDO Marco, dichiarato responsabile dei delitti di lesioni aggravate, minacce ed ingiurie,
commessi il 18 novembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato
e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del
tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche l’obiettiva gravità del fatto, la gratuità dell’aggressione, la premeditazione e la
futilità dei motivi, nonché il comportamento tenuto dopo la commissione dei fatti, trattandosi di
parametri considerati dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2014.

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