Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 295 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 295 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Bevilacqua Damiano n. il 24.6.1980
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Reggio Calabria
del 22.1.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Gialanella che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2013

2. Deduce la difesa:
1.Violazione dell’art. 648 bis c.p. e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del
Bevilacqua per il delitto di riciclaggio. L’accusa a carico del ricorrente si fonderebbe infatti
esclusivamente sulle dichiarazioni del coindagato Nocera Francesco dalle quali potrebbe però
desumersi soltanto che il ricorrente utilizzava il veicolo, condotta che non implica il coinvolgimento
nella contraffazione dei dati identificativi del mezzo, né sotto l’aspetto materiale né sotto il profilo
piscologico.
1.1. A tutto concedere potrebbe essere rawisato nei confronti del ricorrente il meno grave delitto di
ricettazione, per avere egli acquistato il possesso di un’autovettura già da altri riciclata.
2. Violazione dei criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p. per la validazione della chiamata in correità Le
dichiarazioni del Nocera, nella parte relativa al presunto concorso del ricorrente nel riciclaggio,
sarebbero del tutto prive di riscontri, essendo rimasta confermata solo la contraffazione del mezzo,
non la direzione soggettiva dell’accusa.
3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente
per i reati di falso per distruzione e occultamento di cui ai capi b) e c). La Corte territoriale si
sarebbe limitata ad escludere, peraltro, illegittimamente, l’assorbimento di detti reati nel delitto di cui
all’art. 648 bis c.p., in violazione del principio di specialità, senza indagare sulle prove concrete della
responsabilità
Considerato in diritto
Il motivi di ricorso sono generici e/o manifestamente infondati.
1.Quanto al reato di riciclaggio, la difesa trascura di considerare la sequenza storica degli eventi
rilevanti nelle valutazioni del caso alla stregua della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza
impugnata., che rileva come la trasformazione dei dati identificativi dell’autovettura oggetto
dell’imputazione ex art. 648 bis c.p. sia avvenuta con l’utilizzazione di quelli di una Fiat Punto
incidentata e in pessime condizioni, che il ricorrente aveva acquistato da tale Caiulo Salvatore per il
tramite del Nocera
1.1. La Corte di merito ha quindi del tutto logicamente stabilito un collegamento tra l’acquisto del
veicolo rivelatosi strumentale alla contraffazione, e la successiva trasformazione dell’auto di
provenienza furtiva, senza che sul punto si registrino specifiche interlocuzioni difensive.Solo
assertiva è poi l’affermazione difensiva che il Nocera abbia assunto nel presente procedimento la
veste di imputato di reato connesso ai sensi dell’art. 210 c.p.p., e che le sue dichiarazioni siano
assoggettate al criterio di valutazione di cui all’art. 192 c.p.p. (fra l’altro i reati non sono nemmeno
contestati in forma concorsuale).
2. Quanto agli altri reati, si deve rilevare che il delitto di riciclaggio solo occasionalmente può essere
commesso per mezzo della falsificazione di documenti, e non assorbe quindi il relativo delitto di falso
documentale, non essendo possibile alla luce dell’art. 84 cod. pen., considerare il primo delitto come
reato complesso rispetto al secondo (fra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2074 del 13/12/2012,
proprio in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di
accompagnamento).
2.1. Del tutto conseguente alla ricostruzione complessiva del fatto, all’unitarietà sostanziale
dell’articolata condotta del ricorrente, e al criterio dell’interesse, è poi la valutazione della Corte di
merito sulla concorrente responsabilità del ricorrente anche per i reati di falso di cui ai capi b) e c).
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Ritenuto in fatto
1.Ha proposto ricorso Bevilacqua Damiano, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria del 22.1.12013, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
locale tribunale il 24.1.2012 per i reati di riciclaggio dell’autovettura FIAT Punto tg. BF 211 KW,
oggetto di furto (capo a), e per i connessi reati di falso di cui ai capi b) e c).
Secondo l’accusa, il ricorrente aveva sostituito la targa e il numero di telaio della FIAT Punto oggetto
dell’imputazione ex art. 648 bis c.p., con la targa e il numero di telaio di un’altra autovettura,
targata BC 686 SF.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19.12.2013.
Il consigli
rel tore
Il Presidente Q?

&q-

DEPOSITATO N CANCELLERIA

ti

(

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA