Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29499 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29499 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIOLO VINCENZO N. IL 04/08/1960
avverso la sentenza n. 648/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
0 C i.””
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. irtu
/il.
che ha concluso per
4

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 13/05/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, TRIOLO Vincenzo avverso la sentenza della
Corte d’appello di Messina che in data 24 marzo 2014 ha confermato la sentenza del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto che il 14 novembre 2008 lo ha condannato per sostituzione di
persona, truffa consumata e tentata e falso in scrittura privata. Deduce il ricorrente manifesta
illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che i giudici d’appello hanno

dalla quale risalire al TRIOLO quale autore materiale dai reati. Sostiene che dalle deposizioni
dei testi Silvestri e Faccioni emerge come la registrazione per l’autorizzazione all’acquisto
possa essere effettuata da qualsiasi soggetto.

Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto .
Giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di
sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il
merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli
elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della
logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della
consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne
consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello
di legittimità opporne un’altra, ancorché altrettanto logica. Orbene, nel caso in esame palese è
la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di
un’esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di
prova indiziaria puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno
svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la
sentenza impugnata. Nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo
grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello
che si salda perfettamente con quella precedente si da costituire un unico complessivo corpo
argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque
congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore
della Cassa delle ammende.

ribadito la colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati contestati in assenza di prova certa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma il 13.5.2015

Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIANDANESE

Il Consigliere estensore

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