Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29497 del 28/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29497 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OCCHIUZZO FILIPPO N. IL 07/11/1987
BEVILÀQUA VALERIO N. IL 12/05/1986
BEVILAcQUA DANIELE N. IL 20/02/1989
avverso la sentenza n. 1804/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 28/04/2014

Occhiuzzo Filippo, Bevilacqua Valerio e Bevilacqua Daniele ricorrono avverso la sentenza 7.11.13
della Corte di appello di Catanzaro con la quale, in parziale riforma di quella in data 5.3.13 del
Tribunale di Cosenza, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, è
stata rideterminata la pena, per il reato di concorso in furto aggravato loro ascritto, in anni uno, mesi
quattro di reclusione ed C 300,00 di multa.

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di appello esaustivamente argomentato in ordine alle
tesi difensive, fornendo una motivazione totalmente carente della necessaria completezza e
ricorrendo a formule di stile.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto del tutto generici,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,002
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 28 aprile 2014
IL CONSI IERE e

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Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione delI’art.606,

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