Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29495 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29495 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBETTA STEFANO N. IL 26/12/1978
avverso la sentenza n. 181/2014 TRIBUNALE di BARI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 3/7/12014 il Tribunale di Bari applicava a Barbetta Stefano,
ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di
anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui all’art.73
comma 5 DPR 309/90, ascritti ai capi b), c), cl),e) ed f).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione, in particolare in ordine alla congruità della pena applicata.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) In ordine alla lamentata omessa motivazione sulla congruità della pena, secondo la
giurisprudenza di questa Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente
rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta
congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione
può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso, allorchè risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella
valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere
rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale
dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell ‘11.2.1994). Sicchè “Nella motivazione
della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti appare sufficiente il rilievo
che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili, è congrua: ciò dimostra
l’avvenuto controllo da parte del giudice di tale rilevante elemento dell’accordo
intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazione favorevole operata ai fini dell’art.27
comma terzo Cost.” (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
2.3) Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata tra le parti, tenuto conto dell’inserimento del Barbetta “in un pericoloso
sodalizio criminale”.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

1

OSSERVA

favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigli r est.
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA