Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29493 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29493 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERNANDEZ JORGE JOSE’ LUIS N. IL 07/05/1992
avverso la sentenza n. 11025/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 28/10/2014 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
applicava a Fernandez Sorge, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con criterio di equivalenza e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la
pena concordata ex art.444 c.p.p. di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa
per il reato di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, denunciando l’inosservanza e/o erronea
applicazione degli artt.444 comma 2 e 129 c.p.p., nonché la violazione e falsa
applicazione dell’art.129 c.p.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.,
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- bi Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino; Cass. pen. Sez. 2
n.6455 dl 17.11.2011).
E’ stato, poi, ribadito che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo
della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 5 n.31250
del 25.6.2013; Cass. sez. 4 n.30867 del 17.6.2011).
2.2) Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non
ricorrevano i presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto
emergeva dagli atti (verbali arresto, perquisizione personale e sequestro).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigli r est.
Il Presidente

OSSERVA

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