Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29492 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29492 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALVELLO VINCENZO N. IL 21/01/1959
avverso la sentenza n. 56/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1)Con sentenza del 4.7.2013 la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Matera, emessa in data 6.7.2012, con la quale Calvello
Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di
multa per il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis L638/83, concedeva il beneficio dlla
sospensione della pena alle condizioni di legge.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza ed erronea applicazione degli artt.49 comma 2 c.p. e 129 c.p.p. e la
violazione del principio di offensività, nonché la inosservanza ed erronea applicazione
dell’art..2 commi 1 e 1 bis D.L.463/83, nonché il vizio di motivazione in ordine alla
prova del pagamento delle retribuzioni ed all’avvenuta notifica da parte dell’Inps
dell’avviso di accertamento.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Come già affermato da questa Corte (cfr. sent. sez.F. n.38080 del 31/7/2014), la
fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, essendosi la L.28/4/2014 n.67
limitata a stabilire una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative.
L’art. 2, comma 2 lettera c), della legge delega ha previsto, tra l’altro, la
trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali a condizione che non ecceda il
limite complessivo di euro 10.000 annui.
I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dall’ entrata vigore della
legge (fino ad ora non sono intervenuti).
Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la
potestà di adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può
anche non essere esercitata nel termine indicato.
Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.2
comma 1 bis L. 638/83, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali.
Né può, attraverso il richiamo del principio della offensività, essere “superata”
natura ed efficacia della legge delega.
Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza n.139 del 19/5/2014, nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art.3 Cost.,
dell’art.2 comma 1 bis D.L.463/1983, ha ribadito che “il mancato adempimento
dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di
pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di
disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della
Costituzione” e che la mancata previsione “della soglia di non punibilità della

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OSSERVA

disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali” non è irragionevole e
neppure arbitraria.
Fino a quando non interverrà il legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando
“effettivamente” l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
(per un ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00), tale omissione,
prescindendo da ogni soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente.
2.2) La Corte territoriale ha poi accertato che l’avviso di accertamento, con diffida a
regolarizzare la posizione, era stato regolarmente notificato in data 11.11.2009, a
mezzo posta, presso la residenza dell’imputato.
2.3) Infine, dopo la sentenza a sezioni unite n.27641 del 2003, pacificamente non è
configurabile il reato di cui all’art.2 comma 1 della L.638/1983 senza il materiale
esborso delle somme dovute al dipendente.
Quanto all’onere della prova di tale esborso, trattandosi di elemento costitutivo del
reato non c’è dubbio che esso gravi sulla pubblica accusa, anche se può assolverlo,
però, sia mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso la
prova indiziaria.
La Corte territoriale, sulla base delle risultanze processuali ed in particolare dalla
documentazione trasmessa all’Inps da parte dello stesso imputato, ha ritenuto che
emergesse l’avvenuto pagamento delle retribuzioni.
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Presidente
Il Consiglie e est.

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