Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29491 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29491 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAVERO ENRICO MARIA N. IL 12/02/1963
avverso la sentenza n. 1647/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 21/12/2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza,
emessa in data 18/9/2007 dal GUP del Tribunale di Roma, con la quale Favero Enrico
Maria, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la
diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di
reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 DPR
309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine alla nuova configurazione dell’art.73 comma 5 DPR 309/90.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La normativa sopravvenuta,che ha configurato come ipotesi autonoma di reato il
comma 5 dell’art.73 DPR 309/90, non ha alcuna incidenza nella fattispecie in esame.
La giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa previgente rimane, invero,
ancora “valida”, non essendo state modificate le “condizioni” per il riconoscimento
dell’ipotesi di lieve entità.
Essa “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la
conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17;
conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556).
Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile l’ipotesi di lieve
entità in considerazione del dato quantitativo e qualitativo (gr.110 di cocaina, da cui
erano ricavabili 554 singole dosi medie) e dell’attenta programmazione dell’attività
delittuosa.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.

1

OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consiglier est.
Il Presidente

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