Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2949 del 23/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2949 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso il decreto n. 132/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA,
del 13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del zg- Dott.
Data Udienza: 23/10/2013
Ritenuto in fatto
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo vizio assoluto dì motivazione e
conseguente nullità del provvedimento (la nuova istanza introduceva nuove argomentazioni e
specificava in modo più completo quelle precedentemente trattate e di ciò il provvedimento
impugnato non si era fatto carico: minor pena residua dopo il trascorso di ulteriori due mesi e
concessione di altri periodi di liberazione anticipata, rinnovata dichiarazione di disponibilità del
potenziale datore di lavoro, proseguimento nell’opera di rieducazione, gravi condizioni di salute
della madre). Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevata l’assenza di novità pertinenti nella seconda
domanda, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.
Correttamente la reiterata domanda di affidamento in prova ai servizi sociali è stata dichiarata
inammissibile dal giudice di merito, in quanto nessuno dei suoi motivi introduceva alcunché di
nuovo rispetto alla precedente rigettata: non basta approfondire o arricchire i temi già trattati
per conferire loro il carattere della novità, ma bisogna che essi siano intrinsecamente nuovi.
Irrilevante nella specie il tempo trascorso o le variazioni di dettaglio dell’immutata situazione di
fatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e delta somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 23/10/13
Il Prrente
Con provvedimento 13/3/13 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava
inammissibile l’istanza del detenuto A.A. intesa all’affidamento in prova ai servizi sociali.
Ciò in quanto mera riproposizione di altra precedentemente rigettata (il 21/11/12).