Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2949 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2949 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VEGA COCHERES DANNIS JOEL N. IL 27/03/1994
avverso la sentenza n. 1547/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:
– – che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28/04/2015, giudicando in sede di
rinvio da annullamento di questa Corte in data 28/01/2015, ha rideterminato in anni uno e
mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa nei confronti di Vega Cocheres Dannis Joel
la pena irrogatagli dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza in data 21/05/2013 per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione a plurime condotte di
detenzione e vendita di marijuana;

motivo violazione di legge e con un secondo motivo vizio motivazionale in relazione alla
mancata irrogazione del minimo della pena non essendo emerse né un’importante cessione
di stupefacenti a terzi né la durata dell’attività di spaccio o l’intensità del dolo né una
particolare personalità;
– -che entrambi i motivi sono manifestamente infondati posto che gli stessi si risolvono in
una mera confutazione sul piano fattuale della motivazione della sentenza che ha invece
logicamente valorizzato, ai fini della determinazione della pena, il quantitativo di
stupefacente detenuto (essendo contestata in particolare al capo d) la detenzione di
gr.184,4 di marijuana), il tempo e le modalità dell’azione in relazione ad attività durata
diversi mesi ed effettuata con modalità professionali;
— che detta motivazione non si presta dunque a censure di sorta;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n.
186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un primo

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