Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29488 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29488 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAHRI MAKRA M N. IL 01/12/1985
HAMAMI MURAD N. IL 06/09/1975
avverso la sentenza n. 2121/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

OSSERVA
1) Con sentenza del 15/10/2014 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
applicava a Bahri Makram e Hamatfig Murad, con la diminuente per il rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di anni 1 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa
ciascuno, per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 comma 5 DPR 309/90.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati,denunciando la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in ordine,in particolare, alla omessa applicazione dell’art.129 c.p.p.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p..
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p, le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p., questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis Sez.Un.27.3.1992- Di
Benedetto; Sez.Un.27.9.1995 n.18-Serafino; Sez. 2 n.6455 di 17.11.2011).
2.2) Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non
ricorrevano i presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto
emergeva dagli atti (dichiarazioni agenti operanti, verbale di sequestro, dichiarazioni
degli imputati) e che la pena concordata era congrua.
2.3) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.500,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consiglier st.
DEPOSITATA, i
Il Presidente

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