Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29487 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29487 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UWIMANA ALFRED N. IL 27/03/1976
avverso la sentenza n. 3203/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 24.6.2014 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Viterbo, emessa in data 11.10.2013, con la quale
Uwimana Alfred, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato
per il reato di cui all’art.73 12R 309/90, riduceva la pena inflitta in primo grado ad
anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la erronea
applicazione della legge penale in relazione alla consulenza tecnica sulla sostanza
stupefacente, nonché l’omessa assunzione di una prova decisiva con riferimento al
rigetto della richiesta di accertamento tecnico sull’ovulo sequestrato, ed infine la
manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Questa Corte ha costantemente affermato che nel processo celebrato con il rito
abbreviato, l’imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da
quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio
allo stato degli atti ai sensi dell’art.438 comma 5 c.p.p.. I poteri del giudice di
assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art.411 comma 5 c.p.p.), di
disporre in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art.603 comma 3
c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa dell’imputato, non
presuppongono una facoltà processuale di quest’ultimo e vanno esercitati solo quando
emerga un’assoluta esigenza probatoria” (cfr. Cass.pen.sez.3 n.12853 del 13.2.2003).
2.2) La Corte territoriale ha ritenuto, potendo il processo essere definito allo stato
degli atti, che non fosse necessario esercitare i suoi poteri officiosi al fine di
disporre un accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente sequestrata.
Ed ha evidenziato, in proposito, che la discrepanza tra le risultanze del narcotest e
gli accertamenti chimici disposti dai Carabinieri della sezione investigazioni
scientifiche trovasse la sua spiegazione nel carattere sommario del primo
accertamento.
Ha ulteriormente sottolineato che il ricorrente avrebbe potuto optare per il rito
ordinario e richiedere in quella sede ogni accertamento in ordine alla presunta
confusione dei reperti.
2.3) Senza alcuna contraddizione o illogicità la Corte territoriale ha, poi, rilevato che
dagli atti (risultanze del verbale di arresto; perquisizione dell’abitazione
dell’imputato, dove erano stati rinvenuti una bilancia di precisione ed un nastro
adesivo, simile a quello che avvolgeva l’involucro sequestrato e di cui l’imputato aveva
cercato di disfarsi) emergesse, senza ombra di dubbio, la penale responsabilità
dell’imputato.

1

OSSERVA

,

Il ricorrente ripropone le medesime doglianze, già correttamente disattese ie, per di
più, richiede una rivisitazione, non consentita in questa sede di legittimità, delle
risultanze processuali.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigliere est.
Il Presidente

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