Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29485 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29485 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUZZI LORENZA N. IL 11/10/1962
32.12.042,
avverso la sentenza n.12:512= TRIB(SEZ.DIST. di BITONTO, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 24/10/2013 il Tribunale di Bari, sez. dist. di Bitonto, in
composizione monocratica, condannava Cuzzi Lorenza, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 di ammenda per il reato di
cui agli artt.81 cpv. c.p., 146,113 e 159 comma 2 D.L.vo 81/2008 ascritto.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputata.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’aw. Francesco Raso, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigli r- est.
Il Presidente

OSSERVA

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