Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29485 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29485 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORVILLO VINCENZO RINUNCIANTE N. IL 21/05/1976
avverso la sentenza n. 1678/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 11/06/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.759/2012 R.G.

Udienza dell’I I giugno 2013

Rileva
1. — Con sentenza, deliberata il 14 giugno 2012 e depositata l’
11 luglio 2012, la Corte di appello di Roma, ha confermato la
sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di
Latina, 14 novembre 2011, di condanna alla pena principale
della reclusione in tre anni e quatto mesi (nel concorso di circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti e colla diminuente del rito abbreviato) a carico di Vincenzo Sorvillo, imputato dei delitti di omicidio tentato, di minaccia, di danneggiamento, dei connessi reati, concernenti la
detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo, e delle
contravvenzioni di cui agli articoli 697 e 703 cod. proc.
2. — L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Vincenzo Macari, mediante atto recante la data del 28 luglio 2012, depositato il 10
agosto 2012, col quale sviluppa due motivi, denunziando promiscuamente inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e vizio di motivazione.
3. — Il ricorrente, mediante dichiarazione resa ai sensi
dell’articolo 123 cod. proc. pen. il 18 marzo 2013 al direttore
della casa circondariale ha rinunciato alla impugnazione.
4. — La rinuncia alla impugnazione comporta l’effetto della inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
Conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in
persona del dott. Giovanni D’Angelo, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma a favore della cassa delle ammende.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 36.759/2012 RG. *

Udienza dell’il giugno 2013

contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di
colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 giugno 2013.

P. Q. M.

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