Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29483 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29483 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAGGESE ANGELA N. IL 03/07/1962
avverso la sentenza n. 194/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

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1)Con sentenza del 10.7.2014 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del
&UP del Tribunale di Oristano, emessa in data 19.11.2013, con la quale Saggese
Angela, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la
diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stata condannata alla pena (sospesa
alle condizioni di legge) di giorni 16 di reclusione ed euro 140,00 di multa per il reato
di cui agli artt.81 cpv. c.p., 2 comma 1 bis L.638/83.
2) Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza dell’art.2 L.67/2014, dell’art.2 c.p. e dell’art., 129 c.p.p. in relazione
all’art.2 comma 1 bis b.L.463/83, nonché il vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con memoria, depositata in data 19.5.2015, si chiede l’applicazione dell’art.131 bis c.p.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Come già affermato da questa Corte (cfr. sent. sez.F. n.38080 del 31/7/2014), la
fattispecie in esame è tuttora prevista come reato, essendosi la L.28/4/2014 n.67
limitata a stabilire una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative.
L’art. 2, comma 2 lettera c) della legge delega ha previsto, tra l’altro, la
trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali a condizione che non ecceda il
limite complessivo di euro 10.000 annui.
I decreti delegati debbono essere emanati entro 18 mesi dal!’ entrata vigore della
legge.
Nel nostro ordinamento costituzionale, la legge delega attribuisce al Governo la
potestà di adottare decreti aventi valore di legge, vale a dire una facoltà che può
anche non essere esercitata nel termine indicato.
Allo stato è, quindi, pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l’art.2
comma 1 bis L. 638/83, che sanziona penalmente l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali.
Né può, attraverso il richiamo del principio della offensività, essere “superata”
natura ed efficacia della legge delega.
bel resto la Corte Costituzionale, con la sentenza n.139 del 19/5/2014, nel dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art.3 Cost.,
dell’art.2 comma 1 bis b.L.463/1983, ha ribadito che “il mancato adempimento
dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di
pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di
disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della
Costituzione” e che la mancata previsione “della soglia di non punibilità della

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OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consiglie’ -1st.
Il Presidente
DEPOgrf”

disciplina dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali” non è irragionevole e
neppure arbitraria.
Fino a quando non interverrà il legislatore con i decreti attuativi, depenalizzando
“effettivamente” l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
(per un ammontare annuo non superiore ad euro 10.000,00), tale omissione,
prescindendo da ogni soglia, continuerà, pertanto, ad essere sanzionata penalmente.
3.2) In ordine all’elemento soggettivo la stessa ricorrente riconosce che il reato è
punito a titolo di dolo generico.
E la Corte territoriale ha evidenziato in proposito che la Saggese fosse
perfettamente consapevole della illiceità della condotta, omettendo per un lungo
periodo (pari a due anni) il versamento delle ritenute (pag.5 sent.).
3.3) Quanto alla richiesta di applicazione dell’art.131 bis cod.pen., rileva il Collegio che,
anche a voler ritenere proponibile nel giudizio di legittimità la questione della
particolare tenuità del fatto, a norma dell’art.609, comma 2 cod. proc. pen. (non
potendo essa essere stata proposta in appello), il Giudice di legittimità non può certo
limitarsi ad un indiscriminato annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di
merito, ma deve rigettare la richiesta quando non ricorrano le condizioni per
l’applicabilità del nuovo istituto.
E, nel caso di specie, la richiesta non potrebbe in ogni caso essere accolta stante la
pluralità delle condotte contestate.
3.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.

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