Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29481 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29481 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZO GIOVANNI N. IL 13/10/1980
avverso la sentenza n. 4548/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 4/7/2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza, emessa in data 13/5/2013 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale
Pizzo Giovanni, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato per
il reato di cui all’art. 2 b.L.vo 74/2000, in relazione al periodo di imposta 2005-2007,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato limitatamente all’anno di
imposta 2005 perché estinto per prescrizione e lo assolveva in relazione all’anno di
imposta 2006 perché il fatto non sussiste / rideterminando la pena per la residua
violazione, concesse le circostanze attenuanti generiche, in mesi 4 di reclusione, e
confermando nel resto.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità relativamente all’anno di
imposta 2007, non emergendo da alcun elemento la contraffazione delle fatture
utilizzate..
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto, sulla base di una serie di elementi, che le fatture utilizzate per l’anno di
imposta 2007 fossero relative ad operazioni inesistenti (la Meta! Teck non risultava
nell’elenco clienti della EPM; il legale rappresentante di quest’ultima, bel Core Elio,
aveva dichiarato di non conoscere il Pizzo, con il quale non aveva avuto alcun rapporto
commerciale; i modelli delle fatture non corrispondevano a quelli utilizzati dalla sua
ditta).
2.2) Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizi di
motivazione, richiede una rivisitazione delle risultanze processuali, in particolare con
riferimento alla contraffazione delle fatture.
Non tiene conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va
esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si
sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna
possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si
è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica
dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane
di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la
correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla

1

OSSERVA

motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;Cass.pen.sez.2
n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.

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