Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29480 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29480 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMONICA MIRAGLIO IGNAZIO N. IL 20/02/1989
avverso la sentenza n. 2/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1)Con sentenza del 17.6.2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
sentenza, resa in data 3.3.2010 dal GUP del Tribunale di Termini Imerese, con la quale
Lamonica Miraglio Ignazio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato
condannato per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riduceva la pena, inflitta in
primo grado all’imputato, ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00, disponendo
che la stessa rimanesse sospesa alle condizioni di legge.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza
dell’art.192 commi 1 e 2 e la violazione e/o inosservanza dell’art.546 comma 1 lett.e)
c.p.p. in ordine all’affermazione di responsabilità, nonché la inosservanza e/o erronea
applicazione dell’art.73 comma 1 bis lett.a) con riferimento alla esclusione della
detenzione per uso personale ed infine la violazione di legge per la mancata
applicazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90.
Con motivi aggiunti depositati in data 30.4.2015 si denuncia la violazione di legge per
errata e/o inesatta applicazione dell’art.73 comma 1 DPR 309/90 , come succ,.mod.ed
integrato, nonché la violazione degli artt.132 e 133 c.p. con riferimento alla sent. della
Corte Cost.n.32/2014 e l’assenza di motivazione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Quanto ai primi due motivi i ci si limita a far riferimento alle disposizioni normative
ed alla giurisprudenza di legittimità, senza confutare specificamente la sentenza
impugnata, che aveva ampiamente argomentato in ordine alla responsabilità
dell’imputato in ordine al reato ascritto, escludendo la detenzione per uso personale
(pag.2 e 3 sent.).
2.2) La Corte territoriale ha poi, con motivazione, corretta in fatto ed in diritto,
escluso la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità sulla base del dato ponderale, già
di per sé estremamente significativo (dalla sostanza stupefacente detenuta erano
ricavabili ben 696 dosi medie giornaliere).
La normativa sopravvenuta,che ha configurato come ipotesi autonoma di reato il
comma 5 dell’art.73 DPR 309/90,non ha alcuna incidenza nella fattispecie in esame.
La giurisprudenza formatasi in relazione alla normativa previgente rimane, invero,
ancora “valida”, non essendo state modificate le “condizioni” per il riconoscimento
dell’ipotesi di lieve entità.
Essa “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la
conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17;
conf.Cass.sez.4, 16.3.2005 n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556).

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OSSERVA

Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.3) In ordine ai motivi aggiunti, va rilevato che non vi è alcuna incertezza nella
contestazione (facendosi in essa riferimento al trasporto o comunque alla illecita
detenzione della sostanza stupefacente) e che la Corte territoriale ha, come si è
visto, adeguatamente argomentato in ordine alla destinazione allo spaccio.
La Corte di merito ha poi applicato la sentenza della Corte Cost.n.32/2014 ed ha
rideterminato la pena sulla base della previgente normativa, attestandosi su una
misura inferiore alla media edittale.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
!Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigli
est.
Il Presidente

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