Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29479 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29479 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHIRALDO RINALDO N. IL 27/05/1944
avverso la sentenza n. 1389/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 4.6.2013 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, emessa in data 20.11.2012, con la quale Ghiraldo Rinaldo, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena
di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art.8 comma 1 D.L.vo 74/2000;
pena sospesa e non menzione,
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando l’omessa
assunzione di una prova decisiva in relazione al mancato accoglimento della richiesta
di rinnovazione di dibattimento, nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza del reato contestato.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto , sulla base del puntuale esame delle risultanze processuali, che emergesse, in
modo inequivocabile, la prova del reato contestato.
bagli accertamenti disposti, anche con riferimento all’anno 2006, era emersa infatti la
falsità delle fatture di cui alla contestazione..
2.2) Il ricorrente, invece di censurare specificamente la motivazione della sentenza
impugnata, richiede, peraltro genericamente, una rivisitazione del materiale
probatorio, senza tener conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va
esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si
sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna
possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si
è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni
probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica
dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane
di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati
nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la
correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere
all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla
motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006; Cass.pen.sez.2
n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
2.3) La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che, potendo il processo essere definito
allo stato degli atti, non andasse disposta la richiesta rinnovazione parziale del
dibattimento.
Peraltro l’audizione del teste risultava assolutamente irrilevante, dal momento che,
secondo l’ipotesi accusatoria, non si contestava che “Kimo” avesse effettuato cessione
di materiale ferroso a Trafilerie Milani, ma solo l’effettività dell’acquisto da “Futura
2006” (interposizione fittizia).

OSSERVA

2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Presidente
Il Consigliere est.

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