Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29477 del 22/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29477 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALANDRA CALOGERO N. IL 19/07/1969
avverso la sentenza n. 3646/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 16/10/2014 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza, emessa in data 10/3/2009 dal GUP del Tribunale di Vicenza, con la
quale Calandra Calogero, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato per i reati di cui agli artt.81, 73 DPR 309/90 ascritti, riconosciuta
l’ipotesi di cui al comma 5, riduceva la pena inflitta in primo grado a mesi 4, giorni 8 di
reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione l’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza perché il
fatto non sussiste.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, dopo aver dato atto che l’appello riguardava soltanto il
trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che la pena inflitta in primo grado potesse
essere congruamente ridotta in ragione della modestia del principio attivo della
sostanza stupefacente e della condizione di tossicodipendenza dell’imputato.
2.2) Il ricorrente propone generiche censure in ordine al principio attivo e peraltro
introduce, in relazione ad esso, altrettanto generiche questioni in tema di
responsabilità non oggetto del giudizio di appello.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma d euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consigli re est.
Il Presidente

OSSERVA

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