Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29476 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29476 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NI HAI XIAN N. IL 13/02/1976
avverso la sentenza n. 1511/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/05/2015

1) Con sentenza del 22.5.2014 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza
del GUP del Tribunale di Ferrara, emessa in data 30.6.2006, con la quale Ni Hai Xian,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti
alla contestata aggravante, era stato condannato, applicata la diminuente per la scelta
del rito abbreviato, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli
artt.110 c.p., 3 nn.1 e 8, 4 n.7 L.75/58.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea
applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità ed al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art.114 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
ritenuto, sulla base di una serie di circostanze indizianti, che non potessero esservi
dubbi in ordine alla responsabilità dell’imputato per i reati ascritti.
Ha evidenziato, infatti, dopo un attento esame delle doglianze difensive, che il
prevenuto fosse concorrente consapevole nell’attività delittuosa di cui all’imputazione
(pag.8 e ss.sent.).
2.2.) Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizi di
motivazione richiede sostanzialmente una rivisitazione delle circostanze indizianti
(peraltro parcellizzate e non valutate complessivamente).
Non tiene conto, però, che, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione
compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell’iter argomentativo
seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo
accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi
(cfr.Cass.sez.1, 10.2 1995 n.1343). Nel giudizio di legittimità, invero, il sindacato sulla
correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della
gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe
inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel
controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se
sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall’art.192 comma secondo
cod.proc.pen. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica
nell’interpretazione dei risultati probatori” ( Cass.pen.sez.1 n.42993 del 25.9.2008).
Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del
ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non
inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in
assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente
inadeguati (Cass.sez. 4 n.48320 del 12.11.2009).
2.3) La Corte territoriale non ha ignorato la richiesta di concessione della circostanza
attenuante di cui all’art.114 c.p., avendone dato atto nella esposizione dei motivi di
appello (pag.8)1 e, come emerge dalla complessiva motivazione, ha ritenuto che non

OSSERVA

ricorressero i presupposti per la sua configurabilità. Ha accertato, infatti, che
l’imputato aveva “costantemente ed attivamente assistito il fratello, facendo in modo
che detta attività procedesse regolarmente” (pag.10 sent.).
Peraltro il ruolo avuto dal prevenuto, come delineato dalla Corte territoriale, risulta
palesemente incompatibile con l’invocata attenuante.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “In tema di concorso nel reato la
circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza si applica nei casi in
cui il ruolo di taluno dei concorrenti, o nella fase preparatoria o in quella esecutiva,
abbia avuto un’efficacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell’evento,
nel senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza l’attività del
correo” (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 n.18582 del 7.4.2009; Cass. Sez. 2 n.6922 del
26.1.2011).
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che
pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2015
Il Consiglipe est.
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA